Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, sesto

comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (recte: d.P.R. 31 maggio 1974, n.

417) ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed

ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal

Pretore di Campobasso negli atti relativi ad un esposto proposto da De

Murtas Gherardo, iscrita al n. 946 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno

1983.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza in data 5 novembre 1982 (emessa nel

contesto di "atti relativi" ad un esposto inoltrato dall'avv. De Murtas

del Foro di Lucca, che prospettava "eventuali responsabilità penali"

di ingegneri ed architetti, pubblici dipendenti, esercenti di fatto la

libera professione), il Pretore di Campobasso ha denunciato di

incostituzionalità l'art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31 maggio 1974,

n. 417, il quale consente agli insegnanti di essere autorizzati dal

capo dell'istituto all'esercizio di "libere professioni che non siano

di pregiudizio alla funzione docente": argomentando che tale

disposizione si porrebbe in contrasto sia con il precetto dell'art. 98

Cost., per cui "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della

Nazione", sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in

ragione del trattamento ingiustificatamente preferenziale riservato

agli insegnanti rispetto ad altri dipendenti in possesso di pari

requisiti, ai quali l'esercizio della libera professione è precluso;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Consiglio

nazionale degli ingegneri, che ha eccepito la manifesta

inammissibilità della questione e, in subordine, la sua infondatezza;

ed ha anche spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rassegnando analoghe conclusioni.

Considerato che dalle premesse della stessa ordinanza di rinvio si

evince che non vi è allo stato - oltreché formale imputazione -

neppure una notitia criminis di fatti di concreto esercizio della

libera professione da parte di docenti (tali fatti non essendo del

resto ipotizzati nemmeno nell'esposto-denunzia in base al quale ha

indagato il Pretore a quo);

che dunque non vi è un "giudizio" (anche a livello di atti

preliminari), nel quale sia in predicato di applicazione la citata

norma dell'art. 92, sicché la relativa questione di legittimità è

meramente teorica ed ipotetica e perciò manifestamente inammissibile

(ex artt. 1 cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953).

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417, sollevata dal Pretore di Campobasso, in

riferimento agli artt. 3 e 98 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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