Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'art. 4 della

legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei

trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 1 del

decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema

di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e

pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991,

n. 59, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore

di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana

ed altri e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 803 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 novembre

1992, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

10 della legge 15 aprile 1985 n. 140, dell'articolo 4 della legge 29

dicembre 1988 n. 544, nonché, "in stretto subordine", dell'articolo

1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409, convertito con

modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, in quanto tali

norme escludono che alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore

dei lavoratori dello spettacolo si applichino i meccanismi di

rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio

1982 introdotti dall'articolo 5 della predetta legge 15 aprile 1985

n. 140, prevedendo invece, per le pensioni a carico delle forme di

previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a

carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali, meccanismi di

rivalutazione diversi, da stabilire con separati provvedimenti che,

peraltro, per l'E.N.P.A.L.S. non sono stati mai emanati;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata viola il

principio di uguaglianza in quanto assoggetta a differente

trattamento situazioni del tutto uguali, tali dovendosi considerare

il sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei

lavoratori dello spettacolo e quello che disciplina il regime

generale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e

richiamando, a tal fine, le precedenti pronunzie rese in argomento da

questa Corte con le ordinanze nn. 112 del 1992, 160 e 76 del 1991;

Considerato che non sussiste l'affermata identità tra le

situazioni poste in comparazione, dato che il trattamento

pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin

dall'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971

n. 1420, con modalità diverse - e, per alcuni profili, più

favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale;

che pertanto la questione in esame, volta a rendere applicabile

alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. gli stessi meccanismi di

rivalutazione introdotti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985

n. 140 per le pensioni c.d. d'annata a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è, per come

proposta, manifestamente infondata, mentre esula dall'ambito

dell'eccezione l'esame della evoluzione normativa intervenuta in

ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari

trattamenti pensionistici al fine di vagliarne, anche

comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale), dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988

n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e

miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22

dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione

dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),

convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59,

sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16 novembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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