Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro,

iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione

speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto

l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli

dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione

d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

(A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6

aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui

preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti

trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte

costituzionale in materia;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n.

373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma

impugnata;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri) - già dichiarato illegittimo con

sentenza n. 373 del 1989 - sollevata dal Tribunale di Trieste con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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