Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1985

Altra decisione · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

5 novembre 1968, n. 1115 ("Estensione in favore dei lavoratori degli

interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione

dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni

familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati"),

promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra INPS e Fallimento della

CREAS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1978.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Nazionale per la

Previdenza Sociale e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un

procedimento civile promosso dall'INPS nei confronti del fallimento

della CREAS, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito per

contributi omessi ai sensi della l. 5 novembre 1968, n. 1115 - l'adito

Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della predetta legge n. 1115, il quale

assicura, a date condizioni, un trattamento speciale di disoccupazione

ai lavoratori licenziati (da imprese industriali, diverse da quelle

edili), per cessazione di attività o per riduzioni di personale:

argomentando che tale disposizione - ove interpretata secondo la

prevalente giurisprudenza, nel senso della sua non applicabilità in

sede fallimentare - contrasterebbe con il precetto dell'eguaglianza

(art. 3 Cost.);

che, infatti, secondo il giudice a quo, "l'obbligo contributivo

dell'imprenditore ed il diritto dell'INPS a percepire i relativi

contributi si atteggerebbero in maniera diversa ed ingiustificata" a

seconda che il licenziamento sia "intimato dall'imprenditore non

fallito (con sussistenza dell'obbligo e del diritto) o dal curatore

dell'eventuale fallimento dello stesso (con insussistenza dell'obbligo

e del diritto predetti"); che, dunque, "pur trovandosi, a causa del

licenziamento, in situazioni paritetiche, solo i dipendenti delle

imprese industriali diverse da quelle edili..., in virtù del principio

di automaticità delle prestazioni previdenziali, avrebbero diritto

all'ottenimento, da parte dell'INPS, di quelle previste dalla legge n.

1115/68, mentre i (già) dipendenti di imprese industriali fallite,

licenziati dal curatore, proprio a causa della ritenuta

inapplicabilità alla procedura fallimentare della detta legge, non

avrebbero diritto alle dette prestazioni il cui presupposto è

certamente l'esistenza di una obbligazione contributiva a carico del

datore di lavoro";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS, che

ha concluso per una interpretativa di rigetto, in subordine, per la

declaratoria di illegittimità come prospettata dal Tribunale; ed è

anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha

sostenuto l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della

questione.

Considerato, per altro, che nelle more del giudizio è sopravvenuta

la legge 23 aprile 1981, n. 155 ("Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica"), il, cui art. 25, ultimo comma,

testualmente prevede che l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre

1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al

trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai

lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale

dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la

stessa sia intervenuta"; e che, in forza di detta norma, cui è stata

attribuita "efficacia retroattiva e valore di interpretazione

autentica", la Corte di cassazione - mutando il proprio precedente

indirizzo - ha a sua volta confermato che il trattamento speciale di

disoccupazione in questione va riconosciuto anche nel caso di

licenziamenti per totale cessazione dell'attività imprenditoriale a

seguito di fallimento, con il correlativo diritto dell'istituto di

conseguire dall'amministrazione fallimentare le corrispondenti

contribuzioni;

che, alla luce di tale sopravvenienza normativa, appare quindi

opportuno restituire gli atti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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