Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo

del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 5

settembre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,

sul ricorso proposto da Lo Passo Oscar contro il CO.RE.CO. delle

UU.SS.LL. di Catanzaro, ed altra, iscritta al n. 96 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

- Catanzaro - nel procedimento tra Lo Passo Oscar contro CO.RE.CO.

delle UU.SS.LL. di Catanzaro, con ordinanza del 15 settembre 1991

(R.O. n. 96 del 1992), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50,

nella parte in cui non prevedono anche per gli altri dirigenti della

sanità (tra cui i dirigenti veterinari) la facoltà, riconosciuta ai

primari ospedalieri, di protrarre il rapporto di impiego fino al 70°

anno di età al fine di raggiungere il massimo pensionabile;

che, a parere del remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3

della Costituzione, per la discriminazione che si produrrebbe tra

soggetti di categoria analoga; b) dell'art. 38 della Costituzione,

per la diminuzione ingiustificata del trattamento pensionistico; c)

l'art. 97 della Costituzione, per il danno prodotto al buon andamento

della amministrazione, siccome privata di energie lavorative ancora

utili e produttive;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione, siccome già

decisa da questa Corte (sent. n. 440 del 1991);

Considerato che la questione, ora di nuovo sottoposta all'esame

della Corte, è stata già dichiarata infondata (sent. n. 440 del

1991) e manifestamente infondata (ord. n. 193 del 1992);

che non sono prospettati motivi nuovi e diversi che possono

condurre a una modificazione della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50

(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico

dipendente), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la

Calabria - Catanzaro - con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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