Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,

del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze

emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il

7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Mantova, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25

Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.

12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7

agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3

c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un

giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in

atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale

su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost.

ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, per effetto

della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia

preesistente o meno a quello tributario, nonché lesione degli artt.

2 e 25 "nella parte in cui distoglie al giudice naturale

precostituito per legge, nel caso di specie penale - dotato di

maggiore e più qualificato potere d'accertamento -, un soggetto

indiziato di reato";

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle

ordinanze numeri 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti

profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque

tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,

d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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