Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1973

Altra decisione · depositata il 28/03/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento

del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 1972 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico

di Galana Palmiro, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21

giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con sentenza in data 10 novembre 1971 il giudice

istruttore presso il tribunale di Venezia rinviava a giudizio il minore

degli anni 18 Galana Palmiro per rispondere del delitto di atti di

libidine previsto dall'art. 521 del codice penale, dopo aver prosciolto

per amnistia il Galana stesso e il coimputato, maggiore degli anni 18,

Trevisan Sandro, dai reati di lesioni volontarie reciprocamente

cagionatesi;

che il tribunale di Venezia, con ordinanza pronunciata all'udienza

del 14 aprile 1972, ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt.

3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che

prevede lo spostamento della competenza del tribunale per i minorenni

al tribunale ordinario nei casi in cui in un procedimento a carico di

minori degli anni 18 vi siano coimputati maggiori di tale età -, nella

parte in cui la norma denunciata, per il principio della perpetuatio

iurisdictionis, renderebbe possibile il protrarsi dello spostamento

della competenza e la conseguente sottrazione del minore al giudice

naturale, anche nel caso in cui siano venute meno, in distinta fase

processuale, le ragioni della deroga alla competenza stabilita dalla

norma in esame (nel caso di specie, come dianzi evidenziato, il

coimputato maggiore degli anni 18 era stato prosciolto dal reato

ascrittogli in sede istruttoria sicché il minore veniva da solo

rinviato a giudizio).

Considerato che questa Corte con sentenza n. 198 del 14 dicembre

1972, emanata nelle more del presente giudizio, ha statuito in ordine

alla nonna impugnata che lo spostamento di competenza al tribunale

ordinario ha luogo unicamente nelle ipotesi in cui maggiori e minori

degli anni 18 risultino coimputati del medesimo reato e non anche nei

casi in cui il reato ascritto al minore sia distinto e diverso da

quello compiuto dal maggiore; che con la citata sentenza è stata

conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

9, comma secondo, del r.d.l. n. 1404 del 1934 nella parte in cui non

limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla

sola ipotesi nella quale minori e maggiori siano coimputati dello

stesso reato; che al lume della suddetta statuizione è necessario che

il tribunale di Venezia rinnovi il proprio giudizio di rilevanza della

proposta questione tenendo presente gli effetti che l'ordinamento

collega alle sentenze della Corte dichiarative della illegittimità

costituzionale di una norma di legge; che a tal fine va disposto il

rinvio degli atti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI LOGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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