Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1986 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto

comma, del d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per

l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme

concernenti il servizio farmaceutico) promosso con ordinanza emessa

il 6 luglio 1979 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la

Lombardia - sezione staccata di Brescia - su ricorso proposto da

Antonio Lanzarini contro Regione Lombardia ed altri iscritta al n.

169 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.131 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel giudizio

promosso da Antonio Lanzarini per ottenere l'annullamento del

provvedimento del Presidente della Giunta regionale Lombardia con il

quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso per

il conferimento di una delle sedi farmaceutiche vacanti nella

provincia di Mantova, dei verbali della Commissione giudicatrice e

del provvedimento con il quale il medico provinciale di Mantova aveva

assegnato al dott. Renzo Cavicchiolo la sede farmaceutica n. 2 del

comune di Bagnolo San Vito, il Tribunale Amministrativo Regionale per

la Lombardia - sezione staccata di Brescia - ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, d.P.R. 21

agosto 1971, n. 1275 in quanto, ai fini del conferimento delle sedi

farmaceutiche, pur attribuendo valore all'attività di collaboratore

scientifico espletata dai concorrenti presso società farmaceutiche

private, non prevede i congegni attraverso i quali il concorrente

interessato possa offrire la documentazione dell'attività espletata;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma infatti che la

disposizione impugnata contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost. in quanto

determina una situazione di sostanziale diversità di trattamento tra

soggetti in possesso di titoli diversi ma riconosciuti parimenti

utili ai fini della procedura concorsuale e prevede un sistema che,

non consentendo di attribuire rilevanza a servizi che lo stesso

legislatore ordinario riconosce in altro punto significativi ai fini

della procedura concorsuale, non risponde ai principi di buona

amministrazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la

Corte dichiari inammissibile la proposta impugnativa in quanto

rivolta a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale di una

norma regolamentare, priva della forza e del valore propri della

legge e degli atti ad essa equiparati;

che la predetta eccezione deve essere accolta in quanto l'atto

impugnato è privo di forza di legge come si desume dal fatto che si

autoqualifica regolamento di esecuzione, che non vi è traccia nella

legge per la esecuzione della quale è stato emanato di un potere

legislativo delegato e che è stato emesso dal Presidente della

Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, udito il

parere del Consiglio di Stato;

che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da

questa Corte (v. da ultimo le ordinanze n. 17 del 1985; n. 176 del

1984; n. 11 del 1984; n. 10 del 1984; n. 334 del 1983; n. 179 del

1983) la questione di legittimità costituzionale, in quanto

concernente un atto non avente forza di legge, non è suscettibile di

formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 21

agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2

aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio

farmaceutico) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione

staccata di Brescia - con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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