Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1997 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,

lettera e), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge

14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile 1995 dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Caccia

Parise e da Rotondo Alfredo contro il Ministero delle poste e

telecomunicazioni, iscritte ai nn. 922 e 1303 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e

49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che - nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti,

dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, premesso di

aver presentato le dimissioni in data anteriore al 19 settembre 1992,

chiedevano l'accertamento del loro diritto ad ottenere il

collocamento a riposo ed il conseguente trattamento pensionistico -

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due identiche

ordinanze emesse il 20 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, numeri (recte: commi) 1 e 2, lettera e),

del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre

1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), nella parte in

cui, sospendendo fino al 31 dicembre 1993 i pensionamenti di

anzianità, fa salve soltanto le posizioni dei dipendenti le cui

dimissioni siano state accolte dalle amministrazioni anteriormente

all'entrata in vigore dello stesso decretolegge (e non anche di

coloro che comunque abbiano già presentato le dimissioni);

che, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e lesiva

del principio del buon andamento della pubblica amministrazione la

scelta di affidare a quest'ultima la piena libertà d'influire sul

regime pensionistico del dipendente accogliendo o meno entro il 19

settembre 1992 le dimissioni dello stesso;

che, in particolare, la possibilità di godere del trattamento

pensionistico verrebbe fatta dipendere da una situazione d'incertezza

legata appunto all'accoglimento della domanda, e dunque all'emissione

di un provvedimento - osserva il T.A.R. - su cui possono influire

circostanze, anche imprevedibili, insorte in sede istruttoria, con

evidenti connotati di aleatorietà;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, la quale ha concluso - anche con memorie depositate

nell'imminenza della camera di consiglio - per la non fondatezza

della questione, richiamandosi all'irrilevanza delle disparità di

mero fatto derivanti da circostanze accidentali e contingenti ed

osservando infine come, nella specie, l'asserita disparità di

trattamento vada ricollegata a situazioni di partenza già di per sé

stesse diverse tra loro.

Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima

questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere

congiuntamente decisi;

che questa Corte ha già osservato come, nella globale

riconsiderazione delle pensioni di anzianità e dei trattamenti

anticipati in generale, i provvedimenti attuativi del blocco

temporaneo all'accesso di tali peculiari forme di previdenza si

inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione

di natura strutturale ma altresì resa necessaria da contingenti ed

immediate esigenze di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del

1996 e n. 245 del 1997);

che, inoltre, sia pure con riferimento ad una norma successiva a

quella ora impugnata ma di analogo contenuto, la Corte ha escluso che

l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale

discrimine temporale concretasse violazione dei parametri evocati dal

giudice a quo (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997);

che, nel richiamare espressamente l'art. 1, comma 2, lettera e)

del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, la Corte ha osservato come tale

scelta, ora nuovamente censurata dal tribunale amministrativo

regionale rimettente, trovi razionale spiegazione nella natura

costitutiva del provvedimento amministrativo estintivo del rapporto

di pubblico impiego, rispetto al quale la volontà del dipendente è

soltanto un presupposto;

che, inoltre, nella sentenza da ultimo citata, è stato ribadito

come le disparità di mero fatto, dovute a circostanze occasionali,

non possano dar luogo a problemi di legittimità costituzionale;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,

lettera e) del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge

14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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