Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 82d.P.R. 417/1974
  • art. 86d.P.R. 417/1974
  • art. 8d.l. 370/1970

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86,

ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato

giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Consiglio di Stato Sezione

VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Lamartina Carmelo contro

il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 899

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione di Lamartina Carmelo nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1974, il Consiglio di

Stato, Sez. VI, aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19

giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio

1970, n. 576 ("Riconoscimento del servizio prestato prima della

nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle

scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica"), in quanto

la disposizione denunciata, accordando al personale direttivo delle

scuole sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo

servizio di insegnamento non di ruolo, avrebbe comportato una

ingiustificata disparità di trattamento per l'esclusione dal

beneficio di coloro che avevano prestato servizio di insegnamento di

ruolo;

che, con ordinanza n. 230 del 24 novembre 1976, emessa nella

Camera di consiglio del 7 ottobre 1976, questa Corte ha disposto la

restituzione degli atti al giudice a quo per consentirgli di

riesaminare il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta

questione di costituzionalità, alla luce della normativa

sopravvenuta, introdotta con gli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417, emanato in attuazione della delega legislativa

conferita al Governo dalla l. 30 luglio 1973, n. 477;

che, a seguito della restituzione degli atti, il Consiglio di

Stato Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980, ha sollevato,

sempre in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del richiamato

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, perché, mentre l'art. 8 del d.l. 19

giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio

1970, n. 576, riconosceva al personale direttivo delle scuole

secondarie il servizio di insegnamento non di ruolo per intero, sia

pure con decorrenza comprese tra il 1970 e il 1972, l'art. 82 del

d.P.R. n. 417 del 1974, riconosce invece al medesimo personale il

servizio di insegnamento di ruolo solo nella misura di un terzo con

decorrenza da data non anteriore al 1° luglio 1975, e quindi meno

favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma, dello

stesso d.P.R.;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo permarrebbe

l'evidenziato contrasto con il parametro costituzionale invocato,

perché le norme sopravvenute avrebbero determinato una disparità di

trattamento tra il servizio non di ruolo, riconosciuto per intero,

seppure con decorrenze diverse, ed il servizio di ruolo riconosciuto

solo in parte e con decorrenza posteriore a quella del servizio non

di ruolo;

Considerato che il riferimento operato dal giudice a quo all'art.

8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella

l. 26 luglio 1970, n. 576, come tertium comparationis, appare nella

specie inconferente;

che, infatti, la norma, assunta a raffronto per la asserita

disparità del trattamento riservato al servizio di ruolo rispetto a

quello non di ruolo, ha natura di disposizione transitoria intesa a

consentire a coloro (presidi) che già appartenevano ad una carriera

superiore, di riscattare, ai soli effetti economici, i servizi

pre-ruolo prestati in carriera diversa ed inferiore (insegnanti),

perseguendo così una finalità riequilibratrice della posizione del

personale direttivo della scuola rispetto agli insegnanti ai quali

erano riconosciuti tali servizi pre-ruolo, mentre le norme ora

denunciate (artt. 82 e 86 del d.P.R. 417 del 1974) - di natura

permanente - sono dirette al diverso effetto di valutare i servizi di

ruolo prestati dai presidi nella carriera non direttiva, non solo

agli effetti economici ma anche a quelli giuridici, e quindi con un

riconoscimento qualitativamente diverso;

che pertanto le discipline di cui, rispettivamente, all'art. 8

del d.l. n. 370 del 1970 e all'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974,

hanno genesi e portata distinte, che rispondono a diverse finalità e

non sono perciò comparabili tra loro per inferirne l'illegittimità

costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento,

della seconda;

che costituisce, peraltro, criterio frequente nella materia del

pubblico impiego ed ictu oculi non irragionevole quello del

riconoscimento parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati

in carriera inferiore, come avvenuto nella specie;

che gli artt. 82 e 86 richiamati non appaiono quindi

ingiustificatamente discriminatori perché riservano al servizio di

ruolo in una carriera inferiore un riconoscimento conforme a criteri

al riguardo seguiti in linea di massima;

che, inoltre, la previsione delle diverse decorrenze del

riconoscimento dei servizi pregressi, quale determinata dal

legislatore nel suo discrezionale apprezzamento, non è sindacabile

sotto il profilo della ragionevolezza, mancando un univoco elemento

di comparazione che possa consentire di valutarne l'asserita

arbitrarietà;

che la questione prospettata è perciò manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale

docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento all'art. 3

Cost., sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza

dell'11 aprile 1980 (r.o. n. 899 del 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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