Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.

50, comma 6 e tabelle ivi contenute della legge regionale

del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione

amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento

economico del personale regionale"), promosso con

l'ordinanza emessa il 5 luglio 1878 dal T.A.R. per il Veneto

sul ricorso proposto da Magrì Carmelo contro la Regione

Veneto, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1979 e

pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64

dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto e di

Magrì Carmelo;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il

Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Considerato

che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di

un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla

salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una

affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della

qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità

di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n.

99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai

sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e

27/78);

che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non è

accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto,

necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di

uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti

di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina

impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento

dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza

e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e

8/67 per il principio del buon andamento);

che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi

rispetto a quelli già considerati;

Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione

Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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