Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma

primo, parte prima, in relazione all'art. 21, cpv. della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Mestre nel

procedimento penale a carico di Pedrazzi Giorgio, iscritta al n. 14 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Mestre, con ordinanza emessa il 7 novembre

1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

25, primo comma, in relazione all'art. 21 cpv. della legge 10 maggio

1976, n. 319, "nei limiti in cui esso non è applicabile ai titolari di

scarichi in corpi idrici compresi nella fascia di salvaguardia della

laguna di Venezia": adducendo che il mancato coordinamento fra la legge

in questione e la legge n. 171 del 1973, quanto alle rispettive norme

penali, avrebbe determinato "una ingiustificata situazione di

privilegio" per i titolari degli scarichi predetti, in violazione del

principio costituzionale di eguaglianza;

e che nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte concluda nel senso della

non fondatezza, sulla base di un'interpretazione adeguatrice delle

norme impugnate.

Considerato che l'annullamento ipotizzato dal giudice a quo -

corretta o meno che sia l'interpretazione dalla quale muove l'ordinanza

in esame - si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una

sentenza di accoglimento additivo in materia penale, manipolando le

norme sanzionatrici dettate dalla legge n. 319 del 1976; e che tale

richiesta risulta manifestamente inammissibile, secondo la

giurisprudenza ormai consolidata della Corte stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319 (in relazione all'art. 21, secondo comma, della

legge stessa), sollevata dal Pretore di Mestre, in riferimento al primo

comma dell'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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