Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art.

1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 82,

quinto comma, lett. h) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione

della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),

aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985 promossi con ordinanze

emesse il 16 luglio, l'11 giugno, il 16 luglio, il 28 maggio e il 4

giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 7

marzo e il 18 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di

Castelnuovo di Porto, e il 16 luglio, il 1 ottobre, il 15 ottobre,

l'8 ottobre, il 5 novembre e il 22 ottobre 1997 dal pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 731,

742, 751, 769, 771, 821, 822, 847, 864, 878, 912, 917 e 918 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 44, 45, 46, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale,

dell'anno 1997 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con dieci ordinanze di identico contenuto, emesse tra

il 28 maggio e il 5 novembre 1997 (r.o. nn. 731, 742, 751, 769, 771,

847, 864, 912, 917 e 918 del 1997), nel corso di altrettanti

procedimenti penali nei quali era chiamato ad applicare, tra l'altro,

l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, il pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della predetta norma;

che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in

contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il

richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di

tutte le ordinanze, non figuri, poi, nel relativo dispositivo),

rimandando alla nozione di aree protette quale desumibile dalla

espressa elencazione normativa di cui all'art. 1 dello stesso d.-l.

n. 312 del 1985, che individua i beni oggetto di tutela per

categoria;

che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che

la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e

conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione,

avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere

conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,

sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni

ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9

della Costituzione, introducendo un regime particolarmente afflittivo

senza alcuna certezza che lo stesso sia in sintonia con interessi

effettivamente sussistenti, proprio per non essere la tutela del

valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica autorità

di individuazione del bene da tutelare;

che, parimenti, essa, per il suo carattere prevalentemente

formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla

previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la

deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies

violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo

alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della

condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla

violazione delle disposizioni dello stesso d.-l. n. 312 del 1985, e

che, per le stesse ragioni deve intendersi denunciato, in assenza di

motivazione al riguardo, il contrasto con l'art. 27 della

Costituzione;

che in tutti i predetti giudizi è intervenuto il Presidente del

consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato che ha concluso per la manifesta infondatezza

delle questioni, analoghe ad altre già risolte in tal senso dalla

Corte costituzionale;

che la medesima questione è stata sollevata in riferimento ai

medesimi parametri dallo stesso pretore di Roma, sezione distaccata

di Tivoli, con altra ordinanza emessa il 15 ottobre 1997 (r.o. n.

878 del 1997) e dal pretore di Roma, sezione distaccata di

Castelnuovo di Porto, con due ordinanze emesse rispettivamente il 7

marzo e il 18 aprile 1997 (r.o. nn.821 e 822 del 1997);

che con le predette ordinanze è stata altresì sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma,

lett. h), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega

di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto

dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985, convertito con modificazioni,

dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

che, ad avviso dei giudici a quibus, la predetta norma, nel

sottoporre a vincolo paesaggistico tutte le zone gravate da usi

civici e da aree assegnate alle università agrarie, violerebbe:

l'art. 9 della Costituzione, che comporta che il valore

estetico culturale sia ragionevolmente individuato e preventivamente

riconosciuto e sia effettivamente sussistente, in relazione a

caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione di

caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;

l'art. 42 della Costituzione per l'illegittimo vincolo ablatorio

apposto a beni individuati senza alcun riferimento alla loro

struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;

l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di

trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree

gravate da usi civici che vedono gravemente limitate le facoltà di

godimento ed utilizzo loro spettanti senza che sia mai stata

accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;

l'art. 97 della Costituzione e il principio del giusto

procedimento, interferendosi nell'attività di gestione delle aree e

nell'esercizio delle facoltà e diritti dei proprietari e utenti

senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;

che anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle

questioni sollevate;

Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze in epigrafe

presentano sostanziale identità di questioni e possono pertanto

essere riuniti e decisi congiuntamente;

che le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

1-sexies del d.-l. n. 312 del 1985 sono già state risolte in

riferimento ai medesimi parametri già invocati nel senso della

manifesta infondatezza con la ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche per

taluni profili ordinanza n. 158 del 1998);

che pertanto esse vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, quanto alle questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 82, quinto comma, lettera h) del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616 - come modificato dall'art. 1 del d.-l. n.312 del 1985,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 431 del

1985 - è sufficiente osservare ai fini della manifesta infondatezza,

che il legislatore ha voluto introdurre - accanto al sistema di

vincoli di cose e località di particolare pregio estetico

isolatamente considerate, da individuarsi, in base a procedimento

amministrativo di verifica delle condizioni stabilite

dall'ordinamento per l'imposizione di vincoli, con provvedimento

puntuale, concreto e motivato (legge n. 1497 del 1939) - una diversa

ed immediata tutela delle bellezze naturali, mediante l'indicazione

legislativa di vaste porzioni del territorio;

che l'individuazione legislativa è effettuata secondo varie

tipologie, cui consegue una riconsiderazione assidua del territorio

nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico culturale

(ordinanza n. 68 del 1988), accompagnata dalla esigenza di

salvaguardare una serie di zone che si sono conservate nel loro stato

naturale o tradizionale. Tra queste zone assumono rilievo le aree di

proprietà delle università agrarie ovvero quelle assoggettate ad

usi civici, che, proprio per l'esistenza di obblighi correlati al

carattere di comunità con rilevanza anche pubblicistica, sono

rimaste destinate ad usi agricoli agro-silvo-pastorali tradizionali

o, per la maggior parte, conservate nelle destinazioni che consentono

usi collettivi (pascolo, legnatico, ecc.);

che, in altri termini, la giustificazione dell'introduzione di

vincoli paesaggistici generalizzati e con effetto diretto in base a

tipologie risiede nella valutazione che l'integrità ambientale è un

bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi

minori e che deve, pertanto, essere salvaguardato nella sua interezza

(v., da ultimo, sentenza n. 247 del 1997 e ordinanze n. 68 e n. 158

del 1998), con il più ampio coinvolgimento di aree allo stato

naturale o che hanno subito minori alterazioni, ad opera dell'uomo,

rispetto alle destinazioni tradizionali, in modo da tutelarle,

imponendo - salvo un periodo di salvaguardia per aree e per beni da

individuarsi con atto regionale - non un divieto assoluto, ma una

pianificazione e, per gli interventi innnovativi, un regime di

valutazione e autorizzazione rimessa alla autorità preposta al

vincolo;

che le tipologie (indicate dal legislatore) rispondono ad una

scelta, tutt'altro che irrazionale, diretta a salvaguardare vaste

porzioni di territorio, non secondo profili tipicamente paesistici

ovvero secondo ubicazioni o aspetti morfologici, ma anche secondo lo

speciale regime giuridico: regime della loro appartenenza a

determinati soggetti pubblici (università agrarie), caratterizzati

da natura associativa e da gestione di domini collettivi e

dall'amministrazione di terre demaniali di uso civico e nelle

province dell'ex Stato pontificio anche dalla provenienza da

affrancazione da servitù di uso civico (legge 4 agosto 1894, n. 397)

con attività rivolta alla cura di interessi generali senza connotati

imprenditoriali ed in stretto collegamento, nella maggior parte dei

casi, con le strutture municipali, e con la frequente coesistenza,

quantomeno nell'origine in talune regioni, con vincoli di uso civico;

ovvero regime della particolarità della disciplina pubblicistica

(aree gravate da usi civici); caratterizzata da appartenenza a

comunità di utenti (demani collettivi, comunali o universali) o da

usi che si esercitano su terre aliene da parte di comunità di

utenti);

che le zone vincolate in ragione dell'appartenenza a università

agrarie o dell'assoggettamento a usi civici comprendono vaste aree

con destinazione a pascolo naturale o a bosco, o agricole

tradizionali, e risalenti nel tempo nelle diverse regioni in

relazione agli obblighi gravanti e alla particolare sensibilità alla

conservazione da parte delle collettività o comunità interessate,

in modo da consentire il mantenimento di una serie di porzioni

omogenee del territorio, accomunate da speciale regime o

partecipazione collettiva o comunitaria, e caratterizzate da una

tendenza alla conservazione dell'ambiente naturale o tradizionale,

come patrimonio dell'uomo e della società in cui vive;

che, pertanto anche tali questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l.

27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate in riferimento

agli art. 42, 97, 9, 25 secondo comma, e 27 della Costituzione dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze

indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 82, quinto comma, lettera h) del d.P.R. 24

luglio, n. 616, (attuazione della delega di cui all'art. 1 della

legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n.

312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del

1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97 della

Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e

sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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