Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e

203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel

procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo,

iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel

procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno

1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 576, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e

203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilità

di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di

reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia

stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur

in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo

reato";

e che nel primo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, pertanto, riuniti;

che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la

rilevanza della questione, senza precisare né quale gravame fosse

stato effettivamente proposto, né quale conseguenza favorevole per

il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere

dall'accoglimento del gravame stesso;

e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni

riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si

adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre

nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da

ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice

di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso

codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal

Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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