Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,

del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 6, il 9 ed il

13 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 8 ordd.); il 30 novembre

1988 dal Tribunale di Lucca; il 14 dicembre 1988 dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 22 novembre 1988 dal

Tribunale di Trieste; il 29 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso

il Tribunale di Bologna e il 13 maggio 1988 dal Tribunale di

Tolmezzo, iscritte ai nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 63,

64 e 84 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8 e 10, prima serie speciale

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Magagnoli Mario ed altri nonché

gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì con otto ordinanze emesse,

rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89);

il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) ed il 9 dicembre 1988

(Reg. ord. n. 58, 59 e 60/89); il Tribunale di Lucca, con ordinanza

30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); il Giudice istruttore presso

il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n.

61/89); il Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg.

ord. n. 63/89) ed il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 13 maggio

1988 (Reg. ord. n. 84/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto

1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)

nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato

l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della

dichiarazione;

che identica declaratoria di legittimità costituzionale è

stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza

29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Bologna si sono

costituite le parti private Magagnoli Mario ed altri, chiedendo

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

prospettata nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal

Tribunale di Forlì, con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6

dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89) il 13 dicembre 1988

(Reg. ord. nn. 49 e 50/89) e il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 58, 59

e 60/89); dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988

(Reg. ord. n. 51/89); dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 13

maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89); dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n.

61/89); dal Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988

(Reg. ord. n. 63/89) nonché dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n.

64/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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