Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, in

combinato disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 6, del

decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal pretore

di Lecce nel procedimento civile vertente tra Brizio Cattolico e

l'INPS, iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Brizio Cattolico

contro l'INPS, il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 20

febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 6, in combinato disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo

articolo 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638;

che dall'ordinanza di rimessione si desume avere il ricorrente

convenuto in giudizio l'INPS per contestare la legittimità di

trattenute operate a carico della sua pensione d'invalidità in base

all'assunto che egli avesse indebitamente percepito un trattamento

superiore al dovuto;

che il pretore rimettente precisa al riguardo che all'assicurato,

già titolare di pensione integrata al trattamento minimo, è stata

riconosciuta una pensione su base contributiva, non avendo egli

presentato la dichiarazione dei redditi richiesta, ai fini

dell'erogazione del trattamento minimo, dal comma 4 del denunciato

art. 6 e che la pensione riportata a calcolo, rivalutata a norma

dell'impugnato art. 6, comma 6, è risultata superiore alla pensione

integrata al trattamento minimo;

che l'INPS - una volta acquisita la dichiarazione di cui al comma

4 dello stesso art. 6 e constatato che il ricorrente non possedeva

redditi superiori al doppio dell'ammontare annuo del trattamento

minimo, a norma dell'art. 6, comma 1 - provvedeva d'ufficio ad

erogare nuovamente la pensione integrata al trattamento minimo,

applicando le trattenute contestate nel giudizio principale;

che nell'interpretazione del rimettente l'art. 6, comma 6, del

citato d.-l. prevede che le pensioni non più integrabili siano

ricalcolate su base contributiva con decorrenza dalla data di

attribuzione della pensione, "applicando i coefficienti di

rivalutazione previsti dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.

160, che ... sono più favorevoli di quelli stabiliti per le pensioni

a calcolo, prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 463 del 1983,

dall'art. 19 della legge n. 153 del 1969";

che l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione dei

trattamenti minimi di cui all'art. 9 della legge n. 160 del 1975 ha

comportato l'erogazione al ricorrente di una pensione non più

integrata superiore, a decorrere dal 1 ottobre 1983, al trattamento

minimo, laddove, secondo il giudice a quo, l'applicazione dell'art.

19 della legge n. 153 del 1969 avrebbe comportato il superamento di

tale importo solo con decorrenza dal 1 gennaio 1985;

che sulla base di tali premesse, l'ordinanza prospetta una

violazione dell'art. 3 della Costituzione ad opera dell'art. 6, comma

6, del d.-l. n. 463 del 1983, giacché esso produrrebbe "situazioni

di assoluta iniquità, venendo a favorire ingiustificatamente taluni

soggetti che, proprio perché percettori di redditi superiori a un

prefissato limite, non sono stati ritenuti bisognosi e meritevoli di

particolare protezione sociale";

che il giudice a quo dubita anche in riferimento all'art. 38

della Costituzione della legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 6, in combinato disposto con i commi 4 e 5, "nella parte in cui

prevede che, per l'assoggettamento di una pensione non più

integrabile alla disciplina della perequazione automatica delle

pensioni integrate al trattamento minimo, l'interessato debba

presentare dichiarazione attestante il superamento del limite di

reddito di cui al comma 1";

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS,

per dedurre l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di

Lecce;

che, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha

spiegato intervento nel presente giudizio costituzionale il

Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che questa Corte

dichiari inammissibile o infondata la questione sollevata dal pretore

di Lecce.

Considerato che l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione

dei trattamenti minimi di cui all'art. 9 della legge n. 160 del 1975

ha comportato, secondo quanto si desume dall'ordinanza di rimessione,

l'erogazione al ricorrente di una pensione non più integrata

superiore, a decorrere dal 1 ottobre 1983, al trattamento minimo,

laddove, secondo il giudice a quo, l'applicazione dell'art. 19 della

legge n. 153 del 1969 avrebbe comportato - nel rispetto, a parere del

rimettente, dei principi costituzionali - il superamento di tale

importo solo con decorrenza dal 1 gennaio 1985;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in assenza del

c.d. diritto vivente, il giudice a quo deve porsi il problema della

possibilità di una lettura conforme a Costituzione alternativa a

quella accolta nell'ordinanza di rimessione, e solo successivamente,

nella constatata impossibilità di pervenire a tale diversa lettura,

sollevare la questione di legittimità costituzionale (da ultimo,

ord. n. 147 del 1998);

che, nonostante l'asserita conformità ai princi'pi

costituzionali invocati del criterio di rivalutazione di cui all'art.

19 della legge n. 153 del 1969, non v'è traccia, nell'ordinanza di

rimessione, del doveroso tentativo di superare il dubbio di

costituzionalità attraverso l'interpretazione adeguatrice delle

disposizioni denunciate, né un analogo tentativo risulta compiuto al

fine di superare l'ulteriore dubbio prospettato dal rimettente con

riferimento all'art. 38 della Costituzione;

che, inoltre, sotto il profilo della rilevanza, risulta

dall'ordinanza del pretore di Lecce e dall'atto di costituzione

dell'INPS che il reddito del ricorrente non ha mai superato i limiti

di cui al comma 1 dell'impugnato art. 6 e che, pertanto, quest'ultimo

ha sempre avuto diritto all'integrazione al trattamento minimo,

circostanza, quest'ultima, che rende necessaria una adeguata

motivazione, assente nell'ordinanza, sull'applicabilità della

disciplina impugnata, che concerne i casi di cessazione del diritto

all'integrazione in caso di superamento dei prescritti limiti di

reddito;

che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla

questione preliminare dell'applicabilità della disciplina

dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro), che ammette il recupero delle somme

indebitamente percepite dall'assicurato solo in caso di dolo;

che, ancora sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza,

dall'ordinanza di rimessione non è dato capire come l'eventuale

accoglimento della questione sollevata possa avere incidenza nel

giudizio principale ed influire sulla sua definizione, posto che, in

caso di infondatezza della questione, il rimettente - ove non fosse

da applicare la citata disciplina dell'indebito previdenziale -

dovrebbe rigettare il ricorso dell'assicurato contro le trattenute

operate dall'INPS, mentre, in caso di accoglimento, dovrebbe

ugualmente definire il giudizio sospeso attraverso un identico

provvedimento di rigetto del ricorso (una volta dichiarata

incostituzionale la disciplina impugnata, ed eventualmente

introdotta, tramite la decisione costituzionale richiesta, una sorta

di cristallizzazione delle pensioni a calcolo in una misura non

superiore all'importo del trattamento minimo, vi sarebbe infatti un

motivo ulteriore per pervenire alla medesima conclusione);

che il giudice a quo solleva la questione di legittimità

costituzionale, con ordinanza nel suo complesso oscura, senza

motivare adeguatamente sulla rilevanza della questione medesima,

precludendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza

di tale condizione di proponibilità;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, in combinato

disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 6, del d.-l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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