Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1998

Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-bislegge 564/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564

(Disposizioni urgenti in materia fiscale), promossi con ordinanze

emesse il 9 luglio ed il 18 giugno 1997 (n. 3 ordinanze) dalla

Commissione tributaria provinciale di Verbania, rispettivamente

iscritte ai nn. 718, 746, 747 e 748 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto - emesse,

la prima (r.o. n. 718 del 1997) il 9 luglio 1997, nel corso di un

giudizio proposto dalla S.r.l. Graniti Sassomare, e le altre tre

(r.o. nn. 746, 747 e 748 del 1997) il 18 giugno 1997, nel corso di

analoghi giudizi proposti, rispettivamente, dalla Rolandi S.r.l.,

dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro e C. e da Marani Leonardo

contro l'Ufficio imposte dirette di Domodossola, per la mancata

ammissione alla procedura di accertamento con adesione del

contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - la

Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564

(Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con

modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in

cui non consente la definizione della rettifica della dichiarazione,

ai fini delle imposte sul reddito e della imposta sul valore

aggiunto, quando, sulla base degli elementi, dati e notizie a

conoscenza dell'ufficio, è configurabile l'obbligo di denuncia alla

Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del

d.-l. n. 429 del 1982 ovvero quando, per i medesimi reati, risulta

essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza oppure

risulta avviata l'azione penale;

che il rimettente - nel rilevare che le menzionate disposizioni

non prevedono che l'ufficio medesimo debba riformulare la proposta di

accertamento qualora risulti archiviato o altrimenti definito con

sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale -

reputa le medesime in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma,

della Costituzione;

che, in tutti i giudizi, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che l'identità delle questioni consente che i relativi

giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in

vigore il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1997)

che, nello stabilire una nuova disciplina in materia di accertamento

con adesione del contribuente, ha disposto, all'art. 17, comma 1,

lettera b) l'abrogazione del censurato art. 2-bis del citato d.-l.

n. 564 del 1994;

che, a seguito di tale sopravvenuta disciplina legislativa, gli

atti vanno restituiti al giudice rimettente, perché valuti se,

nonostante il mutato quadro normativo, la questione sia da ritenere

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla

Commissione tributaria provinciale di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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