Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,

del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1988

dal Tribunale di Forlì (n. 2 ordd.); il 7, il 14 ed il 17 novembre

1988 dal Tribunale di Trieste ed il 21 novembre 1988 dal Tribunale di

Savona, iscritte ai nn. 9, 13, 14, 15, 17 e 26 del registro ordinanze

1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 5

e 6, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì con due ordinanze del 28

ottobre 1988 (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); il Tribunale di Trieste con

ordinanze del 7, 14 e 17 novembre 1988 (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89)

ed il Tribunale di Savona con ordinanza del 21 novembre 1988 (Reg.

ord. n. 26/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede

come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura

rilevante" del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le

ordinanze 28 ottobre 1988, del Tribunale di Forlì (Reg. ord. nn. 9 e

17/89); 7, 14 e 17 novembre 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord.

nn. 13, 14 e 15/89); 21 novembre 1988, del Tribunale di Savona (Reg.

ord. n. 26/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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