Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1986

Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 21/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 4, d.-l.

30 gennaio 1979 n. 21 conv. in legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione

di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di

abitazione) promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1979 dal

Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Scagliotti

Luigi e Ferretti Ugo, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Scagliotti

Luigi e Ferretti Ugo il Pretore di Genova, con ordinanza del 28

giugno 1979 (n. 802 del 1979), sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art.3 Cost., dell'art. 2 n. 4 del

d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella legge

31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli

immobili adibiti ad uso di abitazione);

che la norma citata stabilisce che la dilazione dell'esecuzione

di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di

abitazione non si applica per quelli fondati sulla risoluzione della

locazione per gravi inadempienze del conduttore;

che, a parere del Pretore, la disposizione suddetta

contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto non

consentirebbe che possa giovarsi della delibera il conduttore

condannato con sentenza alla risoluzione del contratto per grave

inadempienza consistente nel mancato pagamento di canoni,

successivamente versati per intero, mentre la stessa legge concede il

suddetto beneficio nell'identico caso di provvedimenti fondati sulla

morosità che sia stata poi sanata;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è sopravvenuto

l'art. 3 della l. 1° febbraio 1980 n. 25, che ha nuovamente

disciplinato la materia, sulla quale si sono poi succeduti altri

provvedimenti legislativi e da ultimo il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo a

cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante,

alla stregua della normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata nella cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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