Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,

del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1988

dal Tribunale di Alba; il 1° giugno 1988 e il 16 maggio 1988 dalla

Corte d'appello di Torino; il 2 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria

della Corte d'appello di Venezia; l'11 e il 25 maggio 1988 dal

Tribunale di Isernia; il 12 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione;

il 14 giugno 1988 dal Tribunale di Genova; il 18 e il 29 aprile 1988,

il 26 maggio 1988, il 7 luglio 1988 (n. 4 ordd.) e il 24 giugno 1988

dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 440, 441,

446, 614, 616, 680, 683, 686 e da 688 a 695 del registro ordinanze

1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41,

46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Alba, con ordinanza 22 aprile 1988

(Reg. ord. n. 440/88), la Corte d'appello di Torino, con ordinanze 1°

giugno 1988 (Reg. ord. n. 441/88) e 16 maggio 1988 (Reg. ord. n.

446/88); la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia, con

ordinanza 2 maggio 1988 (Reg. ord. n. 614/88); il Tribunale di

Isernia con ordinanze 11 maggio 1988 (Reg. ord. n. 616/88) e 25

maggio 1988 (Reg. ord. n. 680/88); la Corte di Cassazione con

ordinanza 12 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 683/88) ed il Tribunale di

Genova con ordinanza 14 giugno 1988 (Reg. ord. n. 686/88) hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7

agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento

costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del

risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è

stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,

dal Tribunale di Torino con ordinanze 18 aprile 1988 (Reg. ord. n.

688/88), 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88), 26 maggio 1988 (Reg.

ord. n. 690/88), 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988

(Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ogni

caso, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le

ordinanze 22 aprile 1988, del Tribunale di Alba (Reg. ord. n.

440/88); 1° giugno e 16 maggio 1988, della Corte d'appello di Torino

(Reg. ord. nn. 441, 446/88); 2 maggio 1988, della Sezione istruttoria

della Corte d'appello di Venezia (Reg. ord. n. 614/88); 11 e 25

maggio 1988, del Tribunale di Isernia (Reg. ord. nn. 616, 680/88); 12

febbraio 1988, della Corte di Cassazione (Reg. ord. n. 683/88); 14

giugno 1988, del Tribunale di Genova (Reg. ord. n. 686/88); 18 aprile

1988 (Reg. ord. n. 688/88) 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88) 26

maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88) 24 giugno 1988 (Reg. ord. n.

693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88) del

Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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