Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-bislegge 641/1978
  • art. 113d.P.R. 616/1977

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della

legge 21 agosto 1978, n. 641 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente

fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113,

decimo commma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione

di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli

enti di cui alla tabella 'B' del medesimo decreto, nonché norme di

salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle I.P.A.B. e della

disciolta A.A.I."), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1984

dalla Corte d'appello di Napoli, iscritta al n. 317 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 232- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli - prima sez. civile con

ordinanza emessa il 7 novembre 1984 nel procedimento civile tra

l'"Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di

Napoli ed altri e Regione Campania ed altri, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della legge

21 agosto 1978, n. 641 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1°

gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni

contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui

alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia

del patrimonio degli stessi enti, delle I.P.A.B. e della disciolta

A.A.I.") nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente

pubblico "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo

di Napoli prevedendo il trasferimento alle regioni dei beni e del

personale ed alle regioni ed agli enti locali delle relative entrate;

che, ad avviso del giudice a quo , l'Ente, in base al proprio

statuto, a) svolge attività educativa con accentuato carattere

religioso, essendone la direzione affidata ad un sacerdote che fa

parte del consiglio di amministrazione e provvede alla formazione

spirituale dei giovani assistiti; mentre alcuni servizi (guardaroba,

lavanderia, cucina e mensa, portineria) è affidata a suore che

sovrintendono alla catechesi sacramentaria degli assistiti più

giovani; b) ha struttura associativa, essendo costituito in base ad

una oblazione di soci volontari i quali dispongono del governo del

Patronato e, a norma dell'art. 12 dello statuto, sono ammessi,

nominati e radiati dal Consiglio direttivo eletti dagli stessi soci

(art. 24 Statuto);

che, quindi, la norma denunciata, nel disporre direttamente

l'estinzione dell'ente, senza alcun riferimento ai criteri ispiratori

che hanno presieduto a tale determinazione e senza l'osservanza dello

speciale procedimento previsto, ai fini dell'estinzione, per altri

enti, dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 Cost. perché avrebbe prodotto una

inspiegabile ed immotivata discriminazione nei confronti di tutte le

altre istituzioni di assistenza e beneficenza comprese nella tab. B

del d.P.R. n. 616 del 1977; con l'art. 18 Cost., perché avrebbe

impedito di accertare la natura associativa dell'ente oggetto della

controversia, in vista della sua conservazione ai sensi dell'art. 115

del d.P.R. n. 616 del 1977; con l'art. 38, ultimo comma, Cost., che

afferma il principio della libertà della assistenza privata; con gli

artt. 42 e 43 Cost. nella parte in cui opera, peraltro senza

indennizzo, il trasferimento di tutto il patrimonio dell'ente alla

regione e agli enti locali, senza alcun riferimento o

diversificazione tra quelli collegati al fine religioso e

prescindendo comunque dalla loro provenienza, dalla loro condizione

giuridica e dai vincoli cui fossero soggetti per statuto ovvero per

volontà dei soci eroganti;

che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la

Regione Campania, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità,

per difetto di rilevanza, ovvero l'infondatezza della questione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata

inammissibile, perché unico oggetto del giudizio è la diretta

contestazione di legittimità costituzionale della norma che ha

soppresso l'ente, ovvero infondata;

Considerato, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità,

dedotta dalla Avvocatura Generale dello Stato, deve essere disattesa,

in quanto la questione è stata ritualmente sollevata, in via

incidentale, nel corso di un giudizio, con riferimento all'art. 1

della legge n. 641 del 1978, dalla cui applicazione dipende la

definizione del giudizio a quo, instaurato da una domanda giudiziale

diretta, come risulta dall'ordinanza di rimessione, a far dichiarare

che "l'ente svolge in modo precipuo attività inerente la sfera

educativo-religiosa, ha struttura associativa e conseguentemente, ai

sensi dell'art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, conserva la

titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività

associative e di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi

agli associati", il che sarebbe impedito dalla norma denunciata che

ha, invece, disposto l'estinzione dell'ente ed il passaggio del

personale e dei suoi beni alla regione ed agli enti locali;

che, per quel che riguarda il merito delle questioni sollevate

va precisato che "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo

Colosimo" di Napoli, riconosciuto con R.D. 1° aprile 1920, n. 946,

essendo stato incluso nella tabella "B" allegata al d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, ha natura non già di istituzione pubblica di

assistenza e beneficenza infraregionale, cui si riferiscono le

previsioni dell'art. 25 di detto d.P.R., ma di ente interregionale

operante nella materia della assistenza pubblica e, in quanto tale,

nella categoria di quelli già sottoponibili alla speciale procedura

prevista dall'art. 113 e seguenti dello stesso decreto delegato n.

616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli

enti locali dei beni e del relativo personale;

che, pertanto, appaiono in primo luogo inconferenti gli

argomenti dell'ordinanza di rinvio che, sia pure in forma generica,

fanno riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché

alla sentenza di questa Corte n. 173 del 1981 che ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, perché, sia detta disposizione

normativa che la richiamata sentenza riguardavano una categoria di

enti (cioè le I.P.A.B. infraregionali) nella quale non era compreso

l'Ente patronato Regina Margherita pro-ciechi "Paolo Colosimo", di

Napoli;

che, individuata invece nei citati artt. 113 e seg. la

disciplina normativa preesistente, cui ha derogato la legge 21

ottobre 1978, n. 641 (cioè la legge censurata in questa sede), va

rilevato che non è controverso che l'Ente menzionato, al pari di

tutti gli enti di assistenza sociale, nazionali o interregionali,

già ricompresi dalla tabella "B" del d.P.R. n. 616 del 1977 e

soppressi dall'art. 1- bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641,

avesse natura di ente pubblico;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con riferimento agli artt. 18 e 38, ultimo comma, Cost., è

manifestamente infondata in quanto, proprio in ragione del carattere

"pubblico" dell'ente, non ricompreso peraltro tra quelli di rilevanza

costituzionale (es.: art. 114 Cost.), rientrava nella potestà del

legislatore disporne l'estinzione e la devoluzione dei beni e del

patrimonio alle regioni e ad altri enti pubblici divenuti titolari

delle funzioni amministrative loro trasferite e già di spettanza di

detto ente, non potendo perciò ritenersi così vulnerato né il

principio della libertà di associazione né quello della libertà

dell'assistenza privata, appunto perché trattavasi di un ente

"pubblico";

che, conseguentemente, anche la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 42 e 43 Cost., è

manifestamente infondata perché la devoluzione dei beni ad altri

enti pubblici, era necessariamente connessa al trasferimento a questi

delle funzioni già spettanti all'ente soppresso, apparendo

irrilevante, dato che si trattava del patrimonio di un ente

"pubblico", accertare la provenienza dei suoi beni e gli eventuali

vincoli di destinazione, non potendosi ravvisare alcuna garanzia, in

questo senso, nelle norme costituzionali invocate, nel mentre è

inconferente il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione,

alla circostanza che non fosse previsto un indennizzo, essendo

evidente come, nella specie, si è al di fuori di una vicenda di tipo

espropriativo, nel mentre, essendo la devoluzione dei beni

conseguente alla estinzione dell'ente che ne era proprietario, non si

vede in favore di chi si potesse prevedere, nella norma denunciata,

la corresponsione di un indennizzo;

che è, altresì, manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., apparendo giustificato e comunque non discriminatorio che il

legislatore, che in un primo momento aveva incluso l'ente in parola

fra quelli da sopprimere, con l'osservanza del procedimento previsto

dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, abbia successivamente

ritenuto di provvedere, con la legge denunciata, alla sua diretta

soppressione, unitamente ad altri enti pubblici assistenziali, prima

della conclusione del predetto procedimento;

che, difatti, non essendovi una garanzia costituzionale

dell'osservanza di un determinato procedimento, per la soppressione

di enti pubblici, non appare ingiustificatamente discriminatorio che

il legislatore abbia ritenuto di seguirlo per alcune ipotesi di

soppressione - in vista della possibilità di mantenere in vita certi

enti per il perseguimento di funzioni residue diverse da quelle

trasferite, delegate o attribuite alle regioni ed agli altri enti

locali (art. 113, commi quarto e settimo d.P.R. n. 617 del 1977) o,

in altri casi, per la possibilità di trasformazione in enti privati

di quelli aventi struttura associativa (art. 115, d.P.R. cit.) mentre

abbia ritenuto di prescindere da quel procedimento per sopprimere

altri enti, tra i quali quello oggetto della presente controversia,

non avendo ravvisato, nel proprio discrezionale apprezzamento, la

ricorrenza di particolari finalità da salvaguardare;

che, quindi, in concreto, non può ritenersi discriminatorio che

il legislatore, tenuto conto del carattere "pubblico" dell'ente, che

di per sé ne giustificava la soppressione come diretta conseguenza

dell'avvenuto trasferimento delle relative funzioni alle regioni e ad

enti locali, non abbia ritenuto di far accertare l'eventuale

esistenza di funzioni residue non trasferite, esistenza la cui

dimostrazione, peraltro, è dall'ordinanza di rimessione affidata a

taluni indizi che non appaiono, ictu oculi, idonei a far considerare

che si fosse in presenza di funzioni diversificate da quelle di

assistenza trasferite, essendo strettamente compenetrate con queste;

che è manifestamente infondata anche l'altra questione di

legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., nell'assunto che, la intervenuta soppresione ope legis, senza

seguire il procedimento già previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616

del 1977, sia stato impedito l'accertamento della struttura

associativa dell'ente che ne avrebbe consentito la conservazione,

previa trasformazione come ente privato, ai fini dell'art. 115 d.P.R.

n. 616 del 1977 cit.;

che, in proposito, va ribadito che trattandosi di un ente

"pubblico" del quale il legislatore poteva disporre in occasione del

generale riassetto delle funzioni pubbliche già spettantegli, nessun

parametro costituzionale, fra quelli invocati, ne garantiva

necessariamente l'assimilazione agli altri enti per i quali l'art.

115 del d.P.R. n. 616 del 1977, prevedeva la possibilità di

trasformazione in ente privato, onde non appare privo di

giustificazione né irrazionale che il legislatore, tenendo presente

le sue funzioni e la sua struttura, abbia ritenuto di escluderlo,

unitamente ad altri enti, dalla possibilità di trasformazione in

ente privato;

che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza di tutte le

questioni prospettate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1- bis della legge 21 agosto 1978, n. 641

("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18

agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del

termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento

o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo

decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi

enti, delle I.P.A.B. e della disciolta A.A.I.", nella parte in cui

sopprime e pone in liquidazione l'Ente patronato Regina Margherita

pro-ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli e provvede al trasferimento

alle regioni dei suoi beni e all'attribuzione alle regioni ed agli

enti locali delle sue entrate) sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost., dalla Corte

d'Appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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