Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24

giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana

della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,

permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione

delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni

provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e

incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di

quartiere), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal

Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Marconi

Marina e la U.S.L. n. 58 di Palermo, iscritta al n. 54 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile

vertente tra Marconi Marina, specialista ambulatoriale e, quindi,

titolare di un rapporto libero convenzionale, e U.S.L. n. 58 di

Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla

retribuzione delle giornate di assenza per l'espletamento del mandato

di Consigliere comunale di Palermo, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27

dicembre 1985, n. 816, nonché della legge della Regione Sicilia 24

giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non includono nella loro

previsione il diritto a permessi retribuiti, ed alla conseguente

contribuzione previdenziale, per le assenze determinate dalla

partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale dei medici

specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale con le unità

sanitarie locali;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati: a)

l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si

verifica, stante la assimilabilità dei rapporti, con i medici

ambulatoriali della U.S.L. legati da rapporto di lavoro subordinato;

b) l'art. 53 (recte: 51) della Costituzione in quanto risulta

difficile l'esercizio della carica elettiva conseguita;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e della

Regione Sicilia, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione;

Considerato che la disposizione censurata è bene specificata sia

in riferimento alla legge statale sia in riferimento alla legge

regionale siciliana n. 33 del 1986, che l'ha recepita in pieno, e che

non ha rilevanza l'errata indicazione di quest'ultima con il numero 3

anziché 33;

che, pertanto, la eccezione di inammissibilità non ha

fondamento;

che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata

(sent. n. 193 del 1981) e manifestamente infondata (ord. n. 284 del

1983);

che la distinzione tra medici ambulatoriali legati da rapporto

di lavoro subordinato e medici convenzionati legati da rapporto di

lavoro autonomo è stata di recente riaffermata da questa Corte

(sent. n. 580 del 1989) e che nessun elemento nuovo e idoneo a

fondare una diversa decisione può' ricavarsi dall'indirizzo

giurisprudenziale ormai costante secondo cui quello dei medici

convenzionati è un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto la

qualifica ha rilievo solo agli effetti processuali (applicazione del

rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura

civile);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816

(Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali),

nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31

(Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27

dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità

degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi

per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e

53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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