Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali

relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal

pretore di Genova, iscritta al n. 866 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107

(Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano

ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);

che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come, nell'alveo

della previsione sanzionatoria oggetto di impugnativa, caratterizzata

da un minimo edittale elevato (mesi dodici di reclusione e lire

400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente

significativa (interdizione dall'esercizio della professione

sanitaria per un periodo non inferiore a due anni), sono

astrattamente riconducibili condotte assai differenziate, il cui

disvalore può anche essere manifestamente disomogeneo;

che da ciò scaturirebbe una violazione dell'art. 3 della Carta

fondamentale, sia per l'irragionevole parificazione di trattamento

sanzionatorio di situazioni profondamente diverse, sia per il mancato

rispetto del principio di proporzionalità tra la pena e il disvalore

dell'illecito;

che correlativamente vulnerato sarebbe anche l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, giacché il minimo edittale eccessivo per

fatti di minore entità, impedisce alla pena di svolgere la funzione

rieducativa, "operante già a livello di astratta previsione

normativa del meccanismo sanzionatorio globalmente inteso";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non

fondata".

Considerato che il giudice a quo sottopone a scrutinio di

costituzionalità il "meccanismo sanzionatorio" previsto dall'art. 17

della legge 4 maggio 1990, n. 107, in particolare censurando il

minimo edittale rigidamente predeterminato che non consentirebbe

alcuna graduazione di pena, né principale né accessoria, a fronte

di condotte quanto mai variegate sul piano della esposizione a

pericolo dei valori protetti;

che l'ordinanza rimessiva, facendo leva su di "una scala ideale

di pregiudizio" di tali valori, mentre implicitamente ammette

l'esistenza di condotte "immediatamente pericolose per la salute

della collettività" che legittimano la previsione di una adeguata

disciplina sanzionatoria, al tempo stesso genericamente ne

giustappone altre fra le quali si inquadrerebbe "una parte del fatto"

contestato in una delle imputazioni elevate nel procedimento a quo -

nelle quali il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto

inesistente;

che, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti

contestati nella imputazione alla quale il giudice a quo si riferisce

non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla

norma che viene denunciata come sospetta (sia pure sotto il solo

profilo sanzionatorio) di illegittimità costituzionale, non essendo

possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di legge" sulla

base di norme secondarie come quelle indicate, devesi rilevare che il

giudice rimettente omette di additare il regime sanzionatorio

costituzionalmente imposto e di enucleare l'esatta tipologia delle

singole fattispecie alle quali detto termine andrebbe riferito;

che pertanto, mancando una puntuale motivazione sulla rilevanza

della questione sottoposta a questa Corte, la questione stessa va

considerata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990,

n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue

umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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