Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982
  • art. 4d.l. 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 recante norme

per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia per reati tributari) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale di Verbania

nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta al

n. 346 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di Vicenza

nel procedimento penale a carico di Corradin Gabriella, iscritta al

n. 363 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno

1988;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Merulli Bruno, iscritta al n. 394 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza 26 aprile

1988 (Reg. ord. n. 346/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto

1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10

luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)

nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato,

l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della

dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale, è

stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,

dai Tribunali di Vicenza con ordinanza 18 aprile 1988 (Reg. ord. n.

363/1988) e di Torino con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n.

394/1988);

che, nei giudizi promossi dai Tribunali di Verbania e di

Vicenza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza

della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le

ordinanze del 16 aprile 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n.

346/88); del 18 aprile 1988 del Tribunale di Vicenza (Reg. ord. n.

363/88) e dell'11 aprile 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n.

394/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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