Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della

legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8

gennaio 1996 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente

tra Lorenzini Anna Franca ed altre e INPS iscritta al n. 315 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da

Lorenzini Anna Franca ed altre nei confronti dell'INPS, il pretore di

Livorno, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1996, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio

1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della

Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che

alle lavoratrici sia attribuito un accredito di anzianità

contributiva fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età o,

quantomeno, pari ad anni dieci;

che a parere del giudice a quo le norme impugnate introdurrebbero

una irragionevole disparità di trattamento tra le lavoratrici ed i

lavoratori del settore siderurgico, nonché, all'interno della stessa

categoria di lavoratrici, tra quelle che beneficiano del

prepensionamento nel momento attuale e quelle che ne hanno

beneficiato prima dell'introduzione della normativa censurata, per le

quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 1991, ha

riconosciuto lo stesso trattamento spettante agli uomini;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS, rilevando che identica questione risulta essere

stata già decisa con le sentenze nn. 354 del 1994 e 64 del 1996 e

rimettendosi, pertanto, alla decisione della Corte;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha

deciso un'analoga questione di legittimità costituzionale,

interpretando l'art. 8 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 19

luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di

pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non

inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne,

attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità

contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci

anni;

che in seguito identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con la ordinanza n. 192 del 1996;

che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di

censura la questione relativa alle lavoratrici del settore

siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n.

223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti

di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della

Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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