Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 487/1993
  • art. 10d.l. 487/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto

legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione

delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e

riorganizzazione del ministero), convertito in legge 29 gennaio 1994,

n. 71, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dalla Corte dei

conti sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nel giudizio di

responsabilità di Pasquale Leo, iscritta al n. 758 del registro

ordinanze 1997, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Puglia, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso

dal Procuratore regionale nei confronti di un impiegato dell'ente

"Poste Italiane" con ordinanza dell'11 aprile 1996, ha sollevato

d'ufficio, in fattispecie esauritasi anteriormente alla

trasformazione di detto ente in società per azioni, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 (recte, art. 10, comma 1),

del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

pubblico economico e riorganizzazione del ministero), convertito

nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui devolve

all'autorità giudiziaria ordinaria ogni controversia concernente il

rapporto di lavoro dei dipendenti di detto ente, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

che il Collegio rimettente sostiene che la norma censurata,

interpretata alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione,

assunto come diritto vivente, secondo il quale non rientrano nella

giurisdizione della Corte dei conti le azioni di responsabilità nei

confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici

economici qualora esse abbiano ad oggetto "atti posti in essere, come

nella fattispecie, nell'ambito della gestione con strumenti

privatistici", si pone in contrasto con l'art. 103, secondo comma,

della Costituzione;

che, osservano i giudici a quibus, nonostante la Corte

costituzionale abbia più volte affermato che la giurisdizione della

Corte dei conti ha un carattere di generalità meramente tendenziale

e non assoluto e che la sua concreta attribuzione è, quindi,

riservata al legislatore, la soluzione realizzata dalla disposizione

censurata non appare ragionevole, in quanto l'interesse tutelato

dall'azione di responsabilità risulta efficacemente garantito

soltanto attraverso un processo connotato dall'iniziativa officiosa e

dalla partecipazione del pubblico ministero, qual è appunto quello

che si svolge innanzi al giudice contabile;

che, a loro avviso, la norma denunziata viola anche l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, interpretato come espressivo del

canone "di coerenza dell'ordinamento giuridico", dato che gli artt.

58, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed 1 della legge 14

gennaio 1994, n. 20 stabiliscono il principio secondo cui spetta alla

Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie concernenti

"tutti gli enti pubblici anche economici, sia in materia di

responsabilità amministrativa che di responsabilità contabile";

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, l'identificazione della

giurisdizione attribuita alla Corte dei conti rientra nella

discrezionalità del legislatore, sicché la scelta operata con la

norma denunciata non è censurabile sotto il profilo della

legittimità costituzionale e comunque essa ha realizzato una

soluzione ragionevole in quanto, a seguito della trasformazione

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

pubblico economico, il rapporto di lavoro dei dipendenti ha assunto

natura privatistica e ciò permette anche di fare ricorso ad efficaci

strumenti di tutela dell'interesse dell'ente "Poste Italiane"

peraltro soggetto, per gli aspetti inerenti alla "gestione

finanziaria", al controllo della Corte dei conti, in virtù della

previsione dell'art. 5 del d.-l. n. 487 del 1993;

che, conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri, la

censura riferita all'art. 3, primo comma, della Costituzione, è

parimenti infondata, in quanto muove dall'erronea premessa che spetta

alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie concernenti

la responsabilità dei dipendenti di tutti gli enti pubblici, anche

di quelli economici.

Considerato che i giudici a quibus dubitano, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.-l. n. 487

del 1993, disposizione che disciplina la fattispecie sottoposta al

loro esame;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -

richiamata dallo stesso Collegio rimettente - il precetto dell'art.

103, secondo comma, della Costituzione stabilisce il carattere della

tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione della

Corte dei conti (ex plurimis, sentenze n. 24 del 1993; n. 641 del

1987; n. 129 del 1981; n. 102 del 1977), sicché la sua concreta

attribuzione richiede l'interpositio legislatoris, all'esito di

valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del

giudizio, ma investono la stessa disciplina sostanziale della

responsabilità (per tutte, sentenze n. 385 del 1996; n. 24 del 1993;

n. 773 del 1988);

che la norma denunziata, attribuendo alla autorità giudiziaria

ordinaria "le controversie concernenti il rapporto di lavoro di

diritto privato" dei dipendenti dell'ente "Poste Italiane" appare

meramente esplicativa di un principio in ogni caso derivante dalla

espressa configurazione data all'ente ed ai rapporti di lavoro dei

dipendenti del medesimo;

che, infatti, gli articoli 1, comma 1, e 6, comma 2, del d.-l.

n. 487 del 1993, rispettivamente qualificano le "Poste Italiane" come

ente pubblico economico ed il rapporto di lavoro dei dipendenti come

"di diritto privato" configurazioni recepite dallo statuto dell'ente

e dal contratto collettivo nazionale, in forza dei quali il rapporto

di lavoro evocato nel giudizio a quo viene disciplinato dalle norme

del codice civile (art. 17, comma 1 dello statuto dell'ente) anche

relativamente alla responsabilità "per i danni prodotti dal

dipendente all'Ente" (art. 35, comma 2, del CCNL);

che, dunque, nel caso di specie - nel quale, secondo la

prospettazione dell'ordinanza di rimessione, si tratta proprio della

responsabilità cagionata all'ente da un dipendente legato da un

rapporto di lavoro di diritto privato, per atti non riconducibili

all'esercizio di pubbliche funzioni - la contestata giurisdizione non

solo non può dirsi attribuita alla Corte dei conti da norme

costituzionali, ma la scelta del legislatore neppure appare

irragionevole ed è anzi coerente con la disciplina del rapporto,

secondo il criterio generale dell'art. 409, numero 4, cod. proc.

civ., il quale riserva all'autorità giudiziaria ordinaria le

controversie concernenti i "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti

pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività

economica";

che il Collegio rimettente prospetta, inoltre, la violazione

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione indicando quali tertia

comparationis le fattispecie regolate dagli articoli 58, comma 1,

della legge n. 142 del 1990 ed 1 della legge n. 20 del 1994 i quali,

disciplinando rispettivamente la responsabilità degli amministratori

e dei dipendenti degli enti locali, nonché l'esercizio dell'azione

di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei

dipendenti pubblici, tutti espressamente sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti, si riferiscono a situazioni

palesemente disomogenee rispetto a quella all'esame dei giudici a

quibus, che concerne invece il rapporto di lavoro di diritto privato

dei dipendenti di un ente pubblico economico;

che l'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle

controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti

dell'ente "Poste Italiane", derivando dalla natura dell'ente e dal

tipo di rapporto di lavoro ed essendo altresì coerente con il

criterio generale stabilito dal già richiamato art. 409, numero 4,

cod. proc. civ., costituisce puntuale applicazione del canone di

razionalità dell'ordinamento che, dunque, erroneamente si eccepisce

sia stato leso;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del d.-l. 1 dicembre 1993,

n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del

ministero), convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata,

in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 103, secondo comma,

della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale

per la Regione Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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