Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.P.R. 601/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)

promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo

grado di Siracusa il 6 aprile 1981 e dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Forlì il 12 gennaio 1984 (n. 3 ord.), il 26 gennaio

1984 (n. 8 ord.), il 10 febbraio 1984 (n. 4 ord.), il 1 marzo 1984, il

12 aprile 1984 (n. 2 ord.), rispettivamente iscritte ai nn. 87, da 1028

a 1043 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 8 e 9 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 183 del 1984 e ai nn. 42 bis, 47 bis, 137 bis e 119 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non

estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF

riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la

medesima questione;

che identico incidente è stato ritenuto non fondato dalla sentenza

n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981

e n. 184 del 1982), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità

tra le situazioni poste a confronto;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti

nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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