Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,

legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo 1981 dal

Tribunale di Sondrio; il 21 aprile 1982, il 24 gennaio 1983, il 27

maggio 1983, il 16 maggio 1983 e il 4 maggio 1983 dal Tribunale di

Agrigento; il 23 marzo 1984, il 4 maggio 1984, il 21 settembre 1984,

il 28 settembre 1984, il 12 febbraio 1985 (n. 2 ord.), l'8 marzo

1985, il 12 marzo 1985, il 19 marzo 1985, il 16 aprile 1985 e il 7

maggio 1985 (n. 2 ord.) dal Tribunale di Sondrio; il 31 marzo 1982,

l'11 maggio 1983 e l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento; il 16

luglio 1985 dal Tribunale di Sondrio (n. 2 ord.); il 21 novembre 1985

dal Tribunale di Spoleto e il 21 giugno 1985 dal Tribunale di

Sondrio; iscritte rispettivamente al n. 47 del registro ordinanze

1983, ai nn. 431, 432, 433, 434, 435, 460, 461, 462, 463, 464, 465,

466, 467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 533, 762 e 763 del registro

ordinanze 1985 ed ai nn. 200 e 353 del registro ordinanze 1986, e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 177

dell'anno 1983, 261-bis, 279-bis, 293-bis, 297-bis e 302-bis

dell'anno 1985 e 1, 2, 3, 10, 13, 28 e 34 della prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto

che il Tribunale di Sondrio, con ordinanze emesse il 24 marzo

1981 (Reg. ord. n. 47/83), il 23 marzo 1984 (Reg. ord. n. 460/85), il

4 maggio 1984 (Reg. ord. n. 461/85), il 21 settembre 1984 (Reg. ord.

n. 462/85), il 28 settembre 1984 (Reg. ord. n. 463/85), il 12

febbraio 1985 (Reg. ord. nn. 464 e 465/85), l'8 marzo 1985 (Reg. ord.

n. 466/85), il 12 marzo 1985 (Reg. ord. n. 467/85), il 19 marzoo 1985

(Reg. ord. n. 468/85), il 16 aprile 1985 (Reg. ord. n. 469/85), il 7

maggio 1985 (Reg. ord. nn. 470 e 471/85), il 21 giugno 1985 (Reg.

ord. n. 353/86) e il 16 luglio 1985 (Reg. ord. n. 762/85), il

Tribunale di Agrigento con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 (Reg.

ord. n. 432/85), l'11 maggio 1983 (Reg. ord. n. 483/85), il 16 maggio

1983 (Reg. ord. n. 434/85) e il 27 maggio 1983 (Reg. ord. n. 433/85),

ed il Tribunale di Spoleto con ordinanza emessa il 21 novembre 1985

(Reg. ord. n. 200/86), hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma

3, legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi ad

aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo,

sotto il profilo che questa identità di trattamento appare

ingiustificata, tenuto conto della diversa e minore capacità

offensiva delle prime rispetto alle seconde;

che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse l'11 marzo

1983 (Reg. ord. n. 533/85) e il 4 maggio 1983 (Reg. ord. n. 435/85),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con

riferimento all'art. 3 Cost., del medesimo art. 2, comma 3, legge 18

aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara ai fini penali gli

strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo;

che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse il 31 marzo

1982 (Reg. ord. n. 482/85) e il 21 aprile 1982 (Reg. ord. n. 431/85),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sia, con riferimento

all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara alle armi comuni da

sparo gli altri oggetti ivi indicati, e sia, con riferimento all'art.

25, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alle

pistole lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa, attribuisce alla

commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal

novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non

abbiano attitudine a recare offesa alla persona, sotto il profilo che

in tal modo viene demandato ad un organo amministrativo la funzione

definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale;

Considerato

che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i

giudizi devono essere riuniti;

che le ordinanze n. 47 del 1983, nn. 460, 461, 462, 463, 464,

465, 467 e 468 del 1985, emesse, rispettivamente il 24 marzo 1981, il

23 marzo, il 4 maggio, il 21 settembre e il 28 settembre 1984, ed il

12 febbraio (n. 2 ord.), il 12 marzo e il 19 marzo 1985 dal Tribunale

di Sondrio difettano di motivazione sulla rilevanza delle prospettate

questioni: le stesse, infatti, non fanno alcun cenno alle fattispecie

concrete oggetto dei giudizi principali;

che le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985, emesse

rispettivamente il 27 maggio, il 16 maggio, il 4 maggio, l'11 maggio

e l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento, sono motivate, per

quanto concerne la non manifesta infondatezza, esclusivamente per

relationem ad altra ordinanza del medesimo tribunale;

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte, le predette questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

che tutte le questioni sollevate con le altre ordinanze indicate

in epigrafe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la

sentenza n. 132 del 1986, mentre nelle ordinanze di rimessione non si

rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati

dalla Corte con la sentenza in parola;

che, pertanto, di tali questioni va dichiarata la manifesta

infondatezza;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile

1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Sondrio con le ordinanze n. 47 del 1983, e nn. 460, 461,

462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, e dal Tribunale di Agrigento

con le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile

1975, n. 110, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo

comma, Cost., dalle altre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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