Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2

della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove

norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della

provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),

promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1999 (n. 2 ordinanze),

il 25 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 22 febbraio 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

rispettivamente iscritte ai nn. 751 e 752 del registro ordinanze 1999

ed ai nn. 196, 197, 198 e 254 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 19, 21,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Gaetano Cancemi e di Vito

Manuele, nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Andrea Scuderi per Gaetano Cancemi, Sergio

Agrifoglio per Vito Manuele e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo

per la Regione Siciliana.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo per la Sicilia - sezione

staccata di Catania - prima sezione - nel corso di diversi

procedimenti instaurati per l'annullamento delle deliberazioni dei

consigli comunali di sei comuni della Sicilia recanti approvazione

della mozione di sfiducia nei confronti dei sindaci in carica, con

sei ordinanze del 12 novembre 1999, 25 gennaio e 22 febbraio 2000, di

contenuto pressoché identico, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione

Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli

1, 48 e 97 della Costituzione;

che la norma impugnata, ad avviso dei giudici rimettenti,

stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del

consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica del sindaco

direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il

principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema

elettorale vigente nella Regione Siciliana, nel quale l'elettore -

secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facoltà di

attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla

lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra

il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia

altererebbe ingiustificatamente;

che la disposizione impugnata, secondo il Tar per la Sicilia,

contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, consentendo

che la mozione di sfiducia venga utilizzata quale strumento di

condizionamento nei confronti dell'esecutivo, con ripercussioni

negative sul "valore della stabilità delle istituzioni pubbliche",

secondo il quale "il patto tra corpo elettorale ed organi eletti"

deve esplicarsi nei tempi prefissati, "senza interruzioni che si

ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei

soggetti investiti da cariche pubbliche";

che, sempre secondo il giudice a quo, la disciplina

contestata neanche potrebbe trovare fondamento nella legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti

l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e

l'autonomia statutaria delle Regioni), dato che, in quest'ultima, a

differenza che in quella impugnata, l'istituto della sfiducia

consiliare al Presidente della Regione sarebbe connesso ad un sistema

elettorale nel quale l'elettore "opera una scelta nella lista dei

candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta

del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista",

creandosi così un "necessario collegamento" fra i due organi, che

"deve permanere durante la legislatura e può essere superato

soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata

dalla mozione di sfiducia";

che in quattro dei sei giudizi di costituzionalità è

intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità della questione in quanto la scelta dello

strumento di controllo sull'operato del sindaco ha carattere

politico, e, come tale, è riservata alla discrezionalità del

legislatore, mentre, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza,

rilevando che la relazione fiduciaria fra il sindaco ed il consiglio

comunale trova "il suo fondamento nella corretta attuazione di quegli

indirizzi che il consiglio ha approvato all'inizio del mandato e che

hanno la base nel programma che gli elettori stessi hanno avallato

eleggendo un particolare sindaco";

che, secondo la difesa regionale, il meccanismo del voto

disgiunto "comporta proprio la possibilità che vi sia in consiglio

una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una

situazione di equilibrio fra consiglieri eletti in altre liste", con

la conseguenza che il sindaco "dovrà assicurarsi la governabilità

in consiglio proprio perché gli elettori non gliela hanno garantita

con il sistema del voto disgiunto", e che l'art. 97 della

Costituzione non sarebbe violato, in quanto detta disposizione non è

riferibile al comune come ente politico, e comunque la mozione di

sfiducia sarebbe rivolta "a sanzionare la mancata attuazione degli

indirizzi politici in base ai quali gli elettori hanno eletto il

sindaco";

che, ad avviso della difesa regionale, nel vigente sistema

elettorale siciliano sindaco e consiglio comunale costituiscono

"interdipendente espressione di sovranità popolare", con la

conseguenza che, in caso d'incompatibilità insuperabile fra i due

organi, l'esigenza fondamentale della governabilità viene assicurata

sia dallo strumento delle dimissioni del sindaco, sia da quello della

sfiducia consiliare, con conseguente ricorso a nuove elezioni;

che si è costituito in giudizio Vito Manuele, ricorrente in

uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Leonforte,

ricordando che la attuale disciplina regionale consente la rimozione

del sindaco ad opera del consiglio comunale "escludendo la necessità

di motivazione alcuna", senza possibilità di sindacato

giurisdizionale e quindi con violazione, a suo avviso, degli articoli

1, 24, 48, 97 e 113 della Costituzione;

che si è altresì costituito Gaetano Cancemi, ricorrente in

uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Avola,

svolgendo argomentazioni a favore dell'accoglimento della questione

di costituzionalità.

Considerato che il Tribunale amministrativo per la Sicilia -

sezione staccata di Catania - prima sezione, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della

Regione Siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il

principio della sovranità popolare e del buon andamento della

pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una

mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la

cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo

elettorale comunale;

che l'identità della disposizione oggetto della questione di

legittimità costituzionale e delle norme costituzionali invocate

come parametro, nonché la sostanziale coincidenza delle

argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono

opportuna la trattazione congiunta dei giudizi;

che l'articolo 1 della Costituzione non può dirsi violato

dalla norma impugnata in quanto detta disposizione costituzionale,

nel prevedere che la sovranità appartiene al popolo, ne dispone

l'esercizio nelle forme e nei limiti della Costituzione, cosicché da

essa nulla può direttamente desumersi "in ordine alla concreta

disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei

singoli soggetti" (sentenza n. 109 del 1968);

che la Costituzione, difatti, non impone al legislatore, per

quanto attiene alla forma di governo dell'ente locale, la scelta fra

modelli astrattamente predefiniti e rigidi nella loro tipicità,

bensì gli consente, nell'esercizio della sua discrezionalità, di

scegliere forme e strumenti articolati di distribuzione fra i diversi

organi del comune della funzione di governo dell'ente locale, onde il

principio della elezione diretta del sindaco non comporta

necessariamente un rapporto di rigida separazione con il consiglio

comunale, bensì è compatibile, secondo la discrezionalità del

legislatore, con la previsione che intercorra con il predetto organo

rappresentativo un rapporto di coesa collaborazione e di ininterrotto

coordinamento;

che non può comunque dirsi in contrasto con il principio che

la sovranità appartiene al popolo la previsione che il consiglio

comunale, mediante voto di sfiducia, possa far cessare dalla carica

il sindaco direttamente eletto, quando, alla approvazione della

relativa mozione, consegue non solo la rimozione del sindaco, bensì

anche lo scioglimento del consiglio comunale ed il ricorso ad una

nuova consultazione popolare, che ristabilisca le forme della

necessaria collaborazione fra i due organi di governo del comune;

che la compatibilità di tale procedimento con i principi

costituzionali relativi alla forma di governo delle autonomie locali

può trovare anche conferma - restando impregiudicata ogni questione

relativa ai rapporti tra legislazione ordinaria e norme

costituzionali sopravvenute - nella legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1, la quale, modificando gli articoli 121, 122, 123 e 126

della Costituzione, ha stabilito, per quanto attiene ai rapporti fra

gli organi della Regione, che qualora il Presidente sia eletto a

suffragio diretto dal corpo elettorale regionale, l'istituto della

sfiducia consiliare non è precluso, ma alla espressione della

sfiducia consegue lo scioglimento del consiglio regionale (art. 126,

quarto comma, della Costituzione);

che la disposizione impugnata neppure viola l'art. 97 della

Costituzione, non soltanto perché in un sistema nel quale è

consentito il voto disgiunto "la governabilità dell'ente locale non

è assunta come un valore assoluto" (sentenza n. 107 del 1996), ma

anche perché detta previsione non può essere riferita ai rapporti

fra gli organi di governo del comune, i quali assumono, relativamente

all'ambito proprio dell'ente locale, valenza intrinsecamente politica

e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si

riferisce invece all'attività dell'amministrazione, che si svolge

"senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento

delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento" (sentenza

n. 453 del 1990);

che infine la censura di costituzionalità della norma

impugnata formulata dal Tribunale in riferimento all'art. 48 della

Costituzione è priva di qualsiasi pur minima motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione

Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli

articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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