Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1986

Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto dispositivo

del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di

concorso della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano), in

relazione, al quale il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano

ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 16

maggio 1986, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto

al n. 25 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e

l'Avv. Umberto Coronas per la Regione;

Ritenuto

che nel giugno del 1972 la Cassa mutua provinciale di malattia

(C.M.P.M.) di Bolzano bandiva un concorso interno per il grado

iniziale della carriera di concetto;

che tale concorso, sollecitamente espletato e conclusosi con la

nomina dei vincitori, veniva impugnato, il 23 dicembre dello stesso

anno 1972, da un gruppo di concorrenti dinanzi al Consiglio di Stato;

che il Consiglio di Stato emetteva sentenza di accoglimento il 2

novembre 1983, annullando, sia le delibere (1273 del 25 agosto 1972,

1323 e 1324 del dicembre stesso anno), con le quali la C.M.P.M. aveva

nominato la commissione esaminatrice, approvato la graduatoria e

nominato in ruolo i vincitori, sia gli atti del concorso a partire

dalla prova scritta d'esame - senza peraltro investire espressamente

anche la delibera (1328 del 9 giugno 1972), con la quale era stato

indetto il concorso ed approvato il relativo bando -, ed ordinato

alla autorità amministrativa di eseguire la decisione;

che nelle more del giudizio era entrata in vigore la legge 23

dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale),

il cui art. 77 statuiva - in combinato disposto con l'art.12-bis del

decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 (norme per l'estinzione dei

debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri,

il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma

sanitaria - lo scioglimento dei consigli d'amministrazione e la

liquidazione degli enti, casse e servizi mutualistici, prevedendo

altresì che le gestioni di liquidazione non ancora chiuse entro 18

mesi dall'entrata in vigore della legge venissero "assunte dallo

speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro";

che, essendosi appunto verificata tale ipotesi normativa a

riguardo della C.M.P.M. di Bolzano, questa aveva cessato di esistere

alla data della suddetta sentenza del Consiglio di Stato (2 novembre

1983);

che, poiché la sentenza in parola aveva espressamente

dichiarato l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, in quanto

succeduto in universum jus alla soppressa C.M.P.M. di Bolzano, tenuto

ad adottare "i provvedimenti conseguenziali alla pronuncia",

condannandolo altresì alle spese del giudizio, il prefato ufficio

liquidazione ritenne di dovere, in ottemperanza al giudicato,

confermare il bando di concorso;

che il detto ufficio liquidazione, con "atto dispositivo" del 10

febbraio 1986, bandì nuovamente il concorso, dichiarando nell'art. 1

del bando che questo veniva confermato "in esecuzione della decisione

del Consiglio di Stato" e che i posti messi a concorso erano "da

conferire, ora per allora, con decorrenza 1° luglio 1972";

che avverso il menzionato "atto dispositivo" la Provincia

autonoma di Bolzano, con ricorso del 15 maggio 1986, ha promosso

conflitto di attribuzione, chiedendo a questa Corte di volere

dichiarare la competenza di essa Provincia e, conseguentemente, di

volere annullare l'impugnato atto, previa sospensione della sua

esecuzione;

che a sostegno dell'impugnativa la ricorrente:

a) ha denunciato la violazione degli artt. 9, n. 10, e 16,

p.p., dello Statuto speciale per il T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670), secondo cui "le province emanano norme legislative" in materia

di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e

ospedaliera" e "nelle materie" nelle quali "la provincia può emanare

norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base

all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono

esercitate . . . dalla provincia";

b) ha fatto richiamo all'art. 80 della menzionata legge n. 833

del 1978, a sensi del quale "nelle materie disciplinate" da tale

legge "restano ferme . . . le competenze spettanti alle province

autonome di Trento e di Bolzano";

c) ha esposto di avere già provveduto in materia con le leggi

provinciali n. 11 del 1980 (istitutiva dei ruoli nominativi del

personale da destinare alle unità sanitarie locali ed ai vari

servizi sanitari gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha

attribuito alla Provincia l'amministrazione del personale dei

soppressi enti mutualistici), n. 19 del 1983 (recante disposizioni in

materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto

d'impiego del personale delle unità sanitarie locali), il cui art. 6

dispone in particolare che spetta alla Giunta provinciale di indire i

concorsi su richiesta delle unità sanitarie locali;

che, pertanto, "unico organo competente ad indire concorsi per

il personale delle disciolte casse mutue provinciali" sarebbe, "in

base alle succitate norme, la Giunta provinciale di Bolzano";

che, infine, i vincitori dell'impugnato concorso sono stati già

iscritti nei ruoli nominativi provinciali con deliberazione della

Giunta provinciale e che a loro volta i soccombenti che impugnarono

gli atti del concorso sono stati anche essi inseriti nei ruoli con la

qualifica di "assistenti";

Considerato

che il conflitto risulta promosso in ordine ad una vicenda, la

quale si è complicata nel corso degli anni, non solo per il

succedersi delle normazioni, ma anche per l'intervento del magistrato

penale, sicché poté essere definita dal giudice amministrativo solo

nel 1983;

che nel frattempo la Giunta provinciale ha adottato

provvedimenti conformi alla nuova disciplina, in base ai quali hanno

acquistato uno status, sia i vincitori del concorso, sia i

soccombenti;

che il diniego della chiesta sospensione, essendo suscettibile

di risolversi nello sconvolgimento di posizioni soggettive

stabizzatesi da tempo, potrebbe comportare, in attesa del giudizio

sul merito del ricorso, tale ulteriore complicazione della vicenda,

da rendere estremamente difficoltosa l'eventuale restituzione in

pristino e nuocere, quindi, al buon andamento dell'amministrazione;

che, pertanto, apparendo l'accoglimento della domanda di

sospensione meglio rispondere al pubblico interesse, deve ritenersi

che ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 40 legge 11 marzo

1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso in

epigrafe;

Ordina la sospensione dell'atto dispositivo col quale lo speciale

ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in data 10 febbraio

1986 confermava il bando di concorso interno a 25 posti della

categoria di concetto presso la C.M.P.M. di Bolzano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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