Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione

dei lavori pubblici in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 1

febbraio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Antonio Gagliano

e Salvatore Termine, iscritta al n. 591 del registro ordinanze del

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 - nel corso

di un giudizio con rito abbreviato nei confronti di alcuni

amministratori pubblici, imputati della contravvenzione prevista

dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, per

avere modificato, attraverso l'esecuzione di opere edilizie a pochi

metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, lo stato dei

luoghi della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Enna ha sollevato, in

riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione

Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori

pubblici in Sicilia), nella parte in cui prevede che quando si tratta

di opere pubbliche in zone soggette a tutela il parere della

Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali si intende

favorevolmente reso in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla

richiesta, mentre la necessità di autorizzazione espressa

risponderebbe ad un principio vincolante anche per la legislazione

regionale;

che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, il

quale ha eccepito l'inammissibilità della questione per manifesta

irrilevanza. Difatti nella zona considerata sarebbe radicalmente

vietata ogni attività costruttiva, sia perché essa ricade nella

fascia di rispetto di 100 metri dalla linea di costa del lago (art.

2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n.

15), sia perché è inclusa in una riserva naturale integrale (art. 6

della legge della Regione Siciliana 9 agosto 1988, n. 14);

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di

rimessione, le opere in questione sono state realizzate a meno di 100

metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, e che l'area è

soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art.

15, lettera d), della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976,

n. 78 e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30

aprile 1991, n. 15, come del resto ha anche rilevato la

Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali dichiarando non

luogo a pronunciarsi nel merito del progetto sottoposto al suo esame;

che non sussiste il necessario nesso di pregiudizialità tra la

questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio

principale, perché manca del tutto il presupposto per applicare la

norma denunciata, non dovendosi fare ricorso alla disciplina del

silenzio assenso prevista nella procedura per il parere della

Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione

Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori

pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e

116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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