Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1,

lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo

per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per

l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e

funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs.

30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

promossi con ordinanze emesse il 10 marzo 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti

da Rossi Luciano contro la Seconda Università degli studi di Napoli

ed altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 50, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000, e il 10 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania sul ricorso proposto da Tirri Giuseppe

contro la Seconda Università degli studi di Napoli ed altra,

iscritta al n. 810 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Campania, con due ordinanze di contenuto analogo emesse il 10 marzo

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 36, 76 e 77

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma

1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo

per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per

l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e

funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs.

30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

che, ad avviso del rimettente, la previsione di cessazione

dall'attività assistenziale ordinaria "anticipatamente al

raggiungimento dell'età pensionabile dei docenti", contenuta

nell'art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

non sarebbe coerente con il principio del buon andamento sia

dell'insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema

sanitario;

che tanto la suddetta norma delegata quanto la norma

delegante di cui all'art. 2, comma 1, lett. pp), della legge n. 419

del 1998, sarebbero poi lesive del principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 Cost., in quanto,"nell'intento di privilegiare

l'omogeneità dei trattamenti del personale del Servizio sanitario

nazionale e di quello universitario" avrebbero creato una

ingiustificata discriminazione tra docenti, introducendo marcate

differenze di stato giuridico in funzione dell'età, in danno dei

docenti "strutturati", nell'ambito di una categoria indubbiamente

unitaria;

che la norma di delega, sotto altro aspetto, sarebbe altresì

in contrasto con l'art. 76 Cost., per la mancata predeterminazione

dei criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo

assetto funzionale dell'attività assistenziale;

che siffatto difetto di predeterminazione dei criteri

direttivi sarebbe poi reso ancor più palese - ad avviso sempre del

rimettente - dal successivo rinvio, da parte del legislatore

delegato, ad atti di normazione secondaria;

che la materia da disciplinare, riguardando l'individuazione

della parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini

didattici e di ricerca, ai docenti cessati dallo svolgimento delle

attività assistenziali, involgerebbe, infatti, i principi

fondamentali relativi all'istruzione, con riferimento sia

all'organizzazione scolastica, di cui le università sono parte, sia

al diritto di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è

chiamata a fornire, cosicché la mancata indicazione in sede

legislativa delle linee fondamentali della disciplina si risolverebbe

in una violazione della riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34

della Costituzione;

che lo strumento convenzionale prescelto non sarebbe

oltretutto idoneo a garantire l'uniformità della disciplina

sull'intero territorio nazionale, con violazione ancora sia della

riserva di legge in materia universitaria, sia dell'art. 97 della

Costituzione;

che un'ulteriore lesione dell'art. 97 della Costituzione

deriverebbe infine, sempre secondo il rimettente, dalla previsione di

immediata cessazione dall'attività assistenziale, pur in difetto

della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale

da svolgersi a fini di didattica, affidata a futuri protocolli di

intesa tra le regioni e le università;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza

della questione sulla base delle argomentazioni svolte nell'atto di

intervento in altro giudizio, avente ad oggetto la medesima

questione, sollevata dallo stesso giudice;

che in tale atto, depositato in allegato, l'Avvocatura

innanzitutto osserva come la norma delegante di cui all'art. 2, comma

1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998 espressamente preveda, tra

i principi e criteri direttivi, quello relativo alla definizione

delle modalità e dei termini di riduzione dell'età pensionabile per

il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio

sanitario nazionale nonché, per quanto riguarda il personale

universitario, della cessazione dell'attività assistenziale, nel

rispetto del proprio stato giuridico;

che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatto principio, trasfuso

nell'art. 15-nonies aggiunto al decreto legislativo n. 502 del 1992,

non creerebbe alcuna ingiustificata discriminazione nell'ambito della

categoria dei docenti universitari, stante la strumentalità

dell'attività assistenziale rispetto all'attività di didattica e

ricerca;

che la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti

universitari sarebbe pertanto giustificata dalla obiettiva diversità

delle situazioni a confronto, in relazione all'attribuzione o meno di

funzioni assistenziali, nonché dalla finalità di evitare una

disparità di trattamento tra soggetti, quali i docenti "strutturati"

e i primari ospedalieri, che svolgono le medesime funzioni

assistenziali;

che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 76

Cost., la parte pubblica rileva infine la completezza dei principi e

criteri direttivi contenuti nella legge delega ed osserva come, in

tema di rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del

Governo, la Costituzione non escluda l'eventualità che un'attività

normativa secondaria possa legittimamente integrare e svolgere in

concreto i contenuti sostanziali previsti dalla normazione primaria.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima

questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 71 del 2001, questa Corte, esaminando

identica questione, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

proprio "nella parte in cui dispone la cessazione del personale

medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle

ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle

strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età

ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra

università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della

disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del

suddetto personale universitario per specifiche attività

assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di

ricerca";

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp),

della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione

di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del

Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992,

n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate, in riferimento

agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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