Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1996 dal pretore

di Bari, sezione distaccata di Bitonto, sul ricorso proposto da

Portoghese Adriana contro il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale ed altro iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie

speciale - n. 38 dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1996, pervenuta a

questa Corte il 17 luglio 1996, il pretore di Bari, sezione

distaccata di Bitonto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nel

prevedere che la regolarizzazione di posizioni contributive,

attraverso il versamento dei contributi e premi previdenziali ed

assistenziali dovuti, e della maggiorazione ivi stabilita, estingue

anche le obbligazioni per sanzioni amministrative conseguenti alla

violazione delle norme sul collocamento, e nell'estendere

l'agevolazione ai soggetti già iscritti che risultino ancora

debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente,

relativi a periodi contributivi scaduti alla data del 31 agosto 1994,

non consente invece a coloro che abbiano usufruito di precedenti

condoni previdenziali, e non risultino più debitori di contributi o

premi relativi a periodi anteriori a tale data, di usufruire di tale

beneficio;

che, ad avviso del remittente, detta disciplina introduce una

ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che avevano

usufruito dei precedenti condoni previdenziali versando i contributi

dovuti - tra cui la ricorrente nel giudizio a quo - e coloro che

abbiano usufruito del nuovo condono previdenziale introdotto dalla

legge n. 724 del 1994;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che i provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo,

i quali hanno previsto la regolarizzazione di posizioni contributive,

introducono deroghe pur sempre eccezionali alla normale efficacia

delle norme che stabiliscono gli obblighi contributivi e apprestano

le sanzioni per la violazione sia dei medesimi obblighi, sia,

eventualmente, degli altri incidenti nella materia, come quelli

relativi alla disciplina del collocamento;

che pertanto ciascuno dei suddetti provvedimenti legislativi

opera limitatamente alle fattispecie e all'arco temporale presi

rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti più o meno

ampi, a seconda delle scelte fatte volta a volta dal legislatore,

senza che ciò dia luogo a disparità di trattamento in contrasto con

il principio costituzionale di eguaglianza, che non è di per sé

violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate (cfr. ad

esempio, ex plurimis, sentenze n. 311 del 1995 e n. 237 del 1994);

che neppure può ritenersi violato il principio di eguaglianza

per il fatto che il più recente provvedimento di condono estenda i

propri effetti a coloro che risultino ancora debitori di contributi

relativi a periodi anteriori, e non invece a soggetti che abbiano in

passato regolarizzato la propria posizione contributiva, usufruendo

dei più limitati benefici della normativa allora applicata;

che infatti è fisiologico che il provvedimento di condono si

applichi solo a coloro che ancora debbono regolarizzare la propria

posizione, mentre il giudice a quo vorrebbe che alcuni degli effetti

del nuovo condono si estendessero a soggetti che non hanno da

richiedere alcuna regolarizzazione, avendovi già provveduto in

passato sulla base di altra disciplina normativa, e con i più

limitati effetti da questa stabiliti;

che pertanto la questione va ritenuta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bari,

sezione distaccata di Bitonto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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