Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, lettera a), del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo

ordinamento dei segretari comunali e provinciali), promosso con

ordinanza emessa il 25 marzo 1997 dal Consiglio di Stato sul ricorso

proposto da N.B. contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 88

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di N.B., nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un segretario

capo del ruolo dei segretari comunali per l'annullamento di un bando

di concorso per la nomina a segretario comunale generale di classe

seconda, il Consiglio di Stato, quarta sezione, con ordinanza del 25

marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

secondo comma, lettera a) del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo

ordinamento dei segretari comunali e provinciali), nella parte in cui

prevede che il requisito del servizio effettivo di ruolo per almeno

cinque anni nella qualifica, prescritto per l'ammissione al concorso

dei segretari capi, debba essere posseduto "alla data di

pubblicazione del decreto che indice il concorso";

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata

realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

ai vice segretari comunali e provinciali ed ai capi ripartizione

titolari dei comuni e delle province, che, a norma dell'art. 8,

secondo comma, lettera b) siano in possesso, tra l'altro, di

determinati requisiti di anzianità, da valutarsi, secondo l'art. 1,

quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972, con riferimento "alla data

di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la

presentazione della domanda di ammissione";

che, ad avviso del giudice rimettente, quest'ultima disposizione

costituirebbe espressione di un principio generale, diretto a

favorire la più ampia partecipazione ai concorsi per l'accesso al

pubblico impiego, che potrebbe ben essere derogato, a tutela di

particolari interessi pubblici, ma, avendo natura procedimentale,

richiederebbe una uniformità di disciplina inconciliabile con

l'instaurazione di un doppio regime giuridico nell'ambito del

medesimo concorso;

che, nel caso di specie, la deroga non sarebbe giustificata né

dalla diversa posizione dei segretari capi rispetto ai vice segretari

ed ai capi ripartizione, in quanto per questi è già prescritta una

maggiore anzianità di servizio, né dall'esigenza di bilanciare la

minore anzianità richiesta ai segretari capi, tenuto conto del breve

periodo di tempo normalmente intercorrente tra la pubblicazione del

bando e la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha eccepito l'infondatezza della questione,

sostenendo che la norma censurata non ha natura meramente

procedimentale, ma caratterizza lo stesso requisito dell'anzianità

di servizio, allo scopo di assicurare l'equità nel trattamento di

categorie diverse di aspiranti;

che si è costituito altresì il ricorrente, il quale ha

insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle risultanti

dall'ordinanza di rimessione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

di legittimità costituzionale, è intervenuto il d.P.R. 4 dicembre

1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di

ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.

17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale, all'art.

35, lettera i) ha disposto, in conformità al predetto art. 17, comma

78, l'integrale abrogazione del d.P.R. n. 749 del 1972, e quindi

anche della disposizione censurata, "decorsi centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento";

che il medesimo d.P.R. n. 465 del 1997 ha radicalmente modificato

l'ordinamento di carriera dei segretari comunali e provinciali, in

particolare disciplinando l'amministrazione dell'albo nazionale dei

segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17, comma 75,

della legge n. 127 del 1997 e disponendone l'articolazione in fasce

professionali (art. 11), individuando i criteri per la prima

iscrizione dei segretari già in ruolo, in relazione alla qualifica

ed all'anzianità di servizio (art. 12), determinando le procedure

per l'accesso all'albo (art. 13) e la progressione in carriera (art.

14), fissando le modalità per la nomina del segretario da parte dei

sindaci e dei presidenti delle province (art. 15), e dettando le

regole della mobilità conseguente al mancato conferimento o alla

revoca dell'incarico (art. 18);

che le norme sopravvenute, volte ad adeguare la disciplina del

rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali alle

innovazioni introdotte nella loro posizione giuridica, hanno

determinato un mutamento del complessivo quadro normativo di

riferimento, che impone il riesame della perdurante rilevanza della

questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, quarta

sezione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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