Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio

2001 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile tra

Bruscia Rosa contro l'INAIL, iscritta al n. 734 del registro

ordinanze 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di una controversia in materia

previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di appello

di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., dell'art. 14, comma 1, lett.

b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 243, "nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea

a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei

lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti

dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, nel

passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni

richieste dalla legge per fruire della tutela medesima";

che il giudice a quo muove dalla premessa secondo cui la

norma impugnata stabilisce che, a decorrere dal 1 giugno 1993, i

lavoratori autonomi del settore agricolo aventi diritto

all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbano essere

individuati secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957,

n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l'assicurazione

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; e, poiché

quest'ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge

9 gennaio 1963, n. 9, a far tempo dal 1 giugno 1993 il lavoratore

autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a

condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera

abituale (come avveniva in precedenza), bensì in maniera esclusiva o

prevalente;

che la controversia trae origine dall'infortunio mortale

occorso in data 30 ottobre 1993 ad un lavoratore il quale, possedendo

il requisito dell'abitualità nel lavoro agricolo fino alla data del

1 giugno 1993, ed avendo versato i relativi contributi relativi

all'intero anno 1993 in esecuzione degli obblighi di legge, dovrebbe

ritenersi avente diritto all'assicurazione per tutto l'anno in corso,

in virtù del principio giuridico dell'affidamento;

che in conseguenza della norma impugnata, invece, poiché il

lavoratore non svolgeva la propria attività in via esclusiva o

prevalente, l'evento mortale è privo della copertura assicurativa,

con conseguente obbligo di rigetto della domanda, il che darebbe

conto della rilevanza della questione;

che ad avviso del giudice remittente, però, la mancanza di

un'idonea norma transitoria nei termini sopra precisati viola gli

artt. 3 e 38 Cost., non garantendo un'adeguata tutela assicurativa ai

lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo

regime;

che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la

questione venga dichiarata manifestamente infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Considerato che il giudice remittente lamenta che la norma

impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi

aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro, a decorrere dal 1 giugno 1993, non abbia dettato un

regime transitorio idoneo a salvaguardare la posizione di quei

lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, non hanno

più diritto alla copertura assicurativa;

che tale omissione si risolverebbe, inoltre, in una lesione

del principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in

questione versato i contributi per l'intero anno 1993;

che una questione identica a quella in oggetto, sollevata in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 327 del

2001;

che l'odierna ordinanza di remissione non aggiunge profili

ulteriori di doglianza rispetto a quelli già scrutinati con il

menzionato provvedimento;

che la Corte, d'altra parte, ha pure vagliato la legittimità

costituzionale della norma oggi in esame anche sotto il profilo del

regime ordinario successivo al 1 giugno 1993, non ravvisando alcuna

lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori

agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro

solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o

prevalente (sentenza n. 26 del 2000);

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.

22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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