Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,

promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale di

Locri nel procedimento civile vertente tra Librandi Filomena e la

Compagnia generale di assicurazioni "La Peninsulare" S.p.A. ed altri

iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'"Ambra Assicurazioni" S.p.A.;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società

d'assicurazioni, convenuta per il risarcimento di un danno da

sinistro stradale, era stata posta in liquidazione coatta

amministrativa, il Tribunale di Locri, a fronte dell'eccezione -

opposta dall'impresa designata per la liquidazione del danno -

tendente a limitare il risarcimento entro i limiti di cui alla

tabella "A" (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza

emessa il 19 giugno 1990, questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo

comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26

febbraio 1977, n. 39;

che il giudice a quo osserva come la norma, nel caso in cui il

veicolo risulti assicurato con società posta in liquidazione coatta

amministrativa, limiti la responsabilità dell'impresa designata dal

Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di

cui alla tabella "A" allegata alla legge stessa;

che, a parere del giudice rimettente, tali importi essendo

suscettibili solo di periodici provvedimenti di rivalutazione, non

sarebbero posti sufficientemente al riparo dalla svalutazione

monetaria - contrariamente a quanto si verificherebbe per effetto

della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso d'incidente

causato da veicolo non identificato - e di conseguenza si verrebbe a

creare disparità di trattamento tra le due ipotesi;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita

l'"Ambra Assicurazioni" S.p.A. nella qualità di impresa designata,

chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base

dell'inesistenza di un generale principio di adeguamento automatico

dei massimali;

Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte, con specifico riferimento

alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio a quo e cioè in

tema di responsabilità dell'impresa designata alla liquidazione del

danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la

società assicuratrice del danneggiante;

che la congruità, affermata nell'ordinanza di questa Corte n.

319 del 1990, del sistema che affida a periodici provvedimenti -

fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei

risarcimenti - l'adeguamento della tabella recante i minimi di

garanzia risulta confermata dalla recente legge 9 gennaio 1991, n.

20, che ha disciplinato, richiamandosi proprio alla tabella "A"

allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti cagionati

da veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n.

560 del 1987;

che, quindi, tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a

quella oggetto della censura - con conseguente omogeneità del

sistema - e non può essere assunta quale tertium comparationis;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre

1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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