Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1984

Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi

primo e secondo, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre

1972, n. 31 e successive modificazioni promosso con ordinanza emessa il

3 maggio 1983 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Scarperi Alessandro ed altro e Comune di Brentonico,

iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con ordinanza in

epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento

30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, in riferimento

agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi

stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non

risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle

prescrizioni poste al riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa

Corte;

ritenuto altresì che la Corte ha con le ordinanze n. 270 del 1983

e n. 33 del 1984 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri

giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per

sollevare identica questione di costituzionalità; e ciò perché il

giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla

stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni

ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"),

pubblicata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza in

epigrafe, emessa il 3 maggio 1983;

che tale normativa modifica il regime indennitario e stabilisce in

quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova

determinazione dell'indennità;

considerato che, sulla base di quanto richiamato, la restituzione

degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente

caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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