Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa

il 17 giugno 1987 dalla Corte di appello di Catania, iscritta al n.

705 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 (reg. ord. n.

705 del 1987) nel procedimento penale a carico di Barbagallo Mario la

Corte d'appello di Catania sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429,

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, il quale accomuna - così

violando, ad avviso del collegio rimettente, il principio di

eguaglianza - l'omissione ed il ritardo nel versamento delle ritenute

operate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi da retribuzione;

Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute

in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del

1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad

un reato omissivo ad effetti permanenti, la cui pena è stata

discrezionalmente prevista dal legislatore, secondo valutazioni di

politica criminale a lui spettanti, nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982,

attualmente impugnato;

che, come già questa Corte ha deciso (ord. n. 337 del 1987)

seguendo la propria costante giurisprudenza (sent. nn. 103 del 1982,

162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore

in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di

costituzionalità se non si rivelino irragionevoli: né, per quanto

attiene alla fattispecie considerata, può ritenersi irragionevole la

non previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il

reo, versando in ritardo quanto dovuto, siasi adoperato efficacemente

per attenuare le conseguenze del reato, giacché di tale

comportamento il giudice potrà tener conto in sede di determinazione

quantitativa della pena;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio

1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte d'appello di Catania con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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