Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1960

Altra decisione · depositata il 18/02/1960 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 6 febbraio

1936, n. 313, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1958 dalla

Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile

promosso da Migliaccio Antonia e Bullotta Helda contro la Presidenza

del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 52

del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Francesco Sette, per Migliaccio Antonia, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per la Presidenza

del Consiglio dei Ministri e per il Ministero del tesoro.

Ritenuto che il sig. Aldo Bullotta, assunto dal Ministero

dell'Africa italiana nel 1938 con la qualifica di primo geometra ai

sensi del contratto tipo approvato con D. M. 30 aprile 1929, prestò

servizio alle dipendenze del Governo della Somalia in Mogadiscio ed ivi

decedette il 26 marzo 1948;

che con atto di citazione notificato in data 26 giugno 1954 le

signore Antonia Migliaccio e Helda Bullotta in Barracco,

rispettivamente vedova e figlia del Bullotta, convenivano in giudizio

davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri

quale rappresentante legale dell'ufficio per gli affari del soppresso

Ministero dell'Africa italiana, per sentir dichiarare la pubblica

Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del geometra Aldo

Bullotta;

che il Tribunale di Roma, con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956,

accolse l'eccezione di improponibilità dell'azione dedotta

dall'Avvocatura dello Stato, per il motivo che il rapporto in questione

dovesse essere regolato dal R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito

in legge 28 maggio 1936, n. 1126, il quale era stato bensì abrogato

con legge 6 marzo 1950, n. 104, ma conservava vigore per le

controversie in corso relativamente alle domande di risarcimento di

danni proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato dai

propri dipendenti o dai loro aventi diritto per "eventi di servizio"

verificatisi ed esauritisi sotto l'impero della legge abrogata;

che avverso questa sentenza le eredi del signor Bullotta hanno

proposto appello avanti la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro,

adducendo, tra l'altro, la incostituzionalità del citato R.D.L. 6

febbraio 1936, n. 313;

che la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 22 dicembre

1958, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e la ha

proposta in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione,

sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa Corte;

Considerato che in tale ordinanza non risulta preso in esame, agli

effetti della rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale del citato R.D.L. in relazione alla definizione del

giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia applicabile al

personale assunto, come fu assunto il Bullotta, in base al contratto

tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, per il quale era previsto, in

caso di premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza

dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Roma,

Sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 22 gennaio 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari