Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1959

Altra decisione · depositata il 27/01/1959 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Santullo Giuseppina, iscritta al n. 100

del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Accardo Amalia, iscritta al n. 101 del

Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblicata dal 17 dicembre 1958 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Il Questore di Napoli, considerando pericolosa per la moralità

pubblica tale Santullo Giuseppina, perché dedita alla prostituzione

clandestina, già diverse volte fermata "per moralità e accertamenti

celtici", e "ricoverata in sala celtica perché trovata affetta da male

venereo", in data 12 marzo 1957 emise nei confronti di lei un

provvedimento di rimpatrio al paese di origine con foglio di via

obbligatorio, diffidandola a non ritornare nel Comune di Napoli per un

periodo di tre anni senza sua autorizzazione. Il provvedimento si

richiama agli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Analogo provvedimento il Questore di Napoli aveva adottato nei

confronti di Accardo Amalia in data 21 febbraio 1957.

Tanto la Santullo, quanto la Accardo, non prestarono osservanza

agli anzidetti provvedimenti, e tornarono a Napoli. Arrestate furono

denunciate dalla autorità di pubblica sicurezza al Pretore di Napoli.

Il Pretore, dopo averne disposto la liberazione non sussistendo - a

suo avviso - le condizioni per l'arresto, le rinviava a giudizio per il

reato previsto e punito dall'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

"per essere tornate a Napoli senza preventiva autorizzazione

dell'autorità di pubblica sicurezza".

A seguito della liberazione, entrambe le imputate continuarono a

non prestare osservanza ai provvedimenti dell'autorità di pubblica

sicurezza, per cui furono denunciate e sottoposte ad altri identici

procedimenti penali.

All'udienza del 14 ottobre 1957 il Pretore di Napoli provvide a

riunire i due procedimenti a carico della Santullo. Dal verbale di

dibattimento risulta testualmente che il difensore dell'imputata chiese

al Pretore che fossero rimessi gli atti alla Corte costituzionale "per

incostituzionalità della legge". E il Pretore, con provvedimento di

pari data, "ritenuto che la tesi sostenuta dal difensore, secondo cui

l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia incostituzionale in

quanto in contrasto con il "disposto" della Corte costituzionale di cui

alla sentenza n. 2 che vieta la diffida per i vagabondi e gli oziosi,

appare non del tutto infondata", ordinò la sospensione del giudizio e

la trasmissione degli atti a questa Corte.

Alla medesima udienza del 14 ottobre 1957 lo stesso Pretore

provvide alla riunione dei vari procedimenti a carico della Accardo.

Dal verbale di dibattimento risulta che anche per quest'ultima vi

furono una richiesta del difensore e una ordinanza del Pretore con

motivazione e contenuto testualmente identici a quelle relative al

giudizio Santullo, e già riferite.

Entrambe le ordinanze furono notificate al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 19 novembre 1957 e comunicate ai Presidenti dei due

rami del Parlamento, e furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 25 gennaio 1958, n. 21.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, depositando in ciascun giudizio identiche deduzioni in data 9

dicembre 1957. In esse si rileva che, mentre per entrambe le

interessate l'imputazione ha per oggetto la contravvenzione di cui

all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (riflettente il

provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di

inibizione del ritorno senza autorizzazione), nelle ordinanze di

rimessione si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 1

della stessa legge (riflettente la diffida a cambiare condotta).

Si osserva quindi che "la eccezione di illegittimità, se riguarda

l'art. 1 della legge, appare inammissibile perché manca la indicazione

della norma della Costituzione che risulterebbe violata e comunque il

disposto di detto art. 1 non appare contrario ad alcuna norma

costituzionale; e se riguarda l'art. 2, risulta infondata perché tale

articolo pone le condizioni richieste secondo la sentenza n. 2 della

Corte costituzionale, che viene invocata". Si conclude perché sia

dichiarata inammissibile o infondata la proposta eccezione di

illegittimità costituzionale.

Nei due giudizi l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato in data

4 dicembre 1958 due memorie di identico contenuto. In esse si ribadisce

il contrasto tra le imputazioni e il contenuto delle ordinanze di

rimessione, precisando che la indicazione dell'art. 1 in luogo

dell'art. 2 della legge del 1956 non può essere considerata un

semplice errore materiale. Si denuncia inoltre "la inosservanza di

quanto prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, non

essendo indicata la norma della Costituzione che si ritiene violata".

Quand'anche poi attraverso la sentenza della Corte costituzionale,

richiamata nelle ordinanze del Pretore di Napoli - che l'Avvocatura

individua nella sentenza 14 giugno 1956, n. 2 - si volesse risalire

agli artt. 13 e 16 della Costituzione applicati appunto da quella

sentenza, e raffrontare con essi l'art. 2 della legge del 1956,

nonostante che l'ordinanza abbia sollevato la questione di legittimità

per l'art. 1, l'Avvocatura dello Stato osserva che una violazione di

quegli articoli della Costituzione da parte del citato art. 2 non

sussiste, in quanto le disposizioni sul divieto di ritorno senza

autorizzazione nel luogo dal quale si sia stati rimpatriati con foglio

di via obbligatorio (e cioè il solo oggetto comune alla citata

sentenza della Corte costituzionale e ai procedimenti penali nei quali

il Pretore di Napoli ha sollevato il presente incidente di legittimità

costituzionale) furono a suo tempo da questa Corte ritenute non in

contrasto con la Costituzione, purché sussistessero i motivi di

sanità e di sicurezza indicati nell'art. 16 Cost., oppure quei motivi

di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblica moralità che erano

indicati nell'art. 157 della legge di pubblica sicurezza: motivi i

quali nella specie ora in esame effettivamente sussisterebbero. Le due

memorie dell'Avvocatura concludono osservando che la legge del 1956

venne emanata proprio nell'intento di adeguare al dettato della Corte

costituzionale le norme dell'art. 157 della legge di pubblica

sicurezza, "onde per sollevare nuovamente la eccezione di

incostituzionalità occorrevano evidentemente esami e precisazioni

approfonditi ed idonei a dimostrare eventualmente che il legislatore è

caduto in errore e non ha raggiunto il suo intento".

Le stesse argomentazioni sono state svolte oralmente dall'avvocato

dello Stato nell'udienza di trattazione della causa.

Considerato in diritto:

Data l'identità delle questioni in esame, e data l'identità

persino formale delle due ordinanze di rimessione, i due giudizi di

legittimità costituzionale vengono riuniti per essere decisi

congiuntamente.

I capi di imputazione sui quali il Pretore di Napoli era chiamato a

pronunciare riguardavano la violazione dell'art. 2 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, per mancata osservanza da parte delle imputate

del divieto di ritorno senza autorizzazione nella città dalla quale il

Questore - ritenendole pericolose per la pubblica moralità - le aveva

rimpatriate con foglio di via obbligatorio. Dai verbali d'udienza

risulta testualmente che in entrambi i giudizi la difesa si era

limitata ad eccepire "la incostituzionalità della legge", e il

Pubblico Ministero si era associato. Il testo completo delle due

ordinanze è invece il seguente: "Il Pretore, ritenuto che la tesi

sostenuta dal difensore, secondo cui l'art. 1 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, sia incostituzionale, in quanto in contrasto con il

disposto della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 2 che vieta

la diffida per i vagabondi e gli oziosi, appare non del tutto

infondata, ordina la sospensione dell'attuale procedimento e la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".

La perfetta coincidenza dei testi delle due ordinanze e il

riferimento in esse al provvedimento di diffida contemplato dall'art. 1

della legge del 1956 rendono evidente che l'oggetto dei giudizi di

legittimità costituzionale che esse intesero promuovere fu

effettivamente l'art. 1 della citata legge e non l'art. 2, della cui

contravvenzione si dibatteva nei procedimenti penali in corso di

svolgimento. E cioè da escludere categoricamente - pur ammesso che

ciò possa avere rilievo ai fini del giudizio di legittimità

costituzionale - che l'indicazione dell'art. 1 sia stata dovuta nelle

due ordinanze a un mero errore materiale.

Passando all'esame della sostanza delle ordinanze, è da osservare

che queste, non soltanto non si sono preoccupate di indicare le norme

costituzionali violate (né una congrua indicazione di queste può

ritenersi compiuta per relationem attraverso il generico richiamo a una

sentenza di questa Corte i cui estremi non risultano specificati); ma

per di più hanno sollevato la questione della legittimità

costituzionale di una disposizione (quella relativa alla diffida

prevista dall'art. 1 della legge del 1956) non attinente ai capi di

imputazione (e cioè all'oggetto dei due giudizi), senza minimamente

porsi il problema della rilevanza della risoluzione di tale questione

ai fini del decidere.

Come più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare

(vedansi particolarmente le pronunce nn. 48, 69, 76, 106, 108 del

1957), in siffatte condizioni non può considerarsi osservato il

precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il

quale in tanto il giudice può rimettere a questa Corte una questione

di legittimità costituzionale, in quanto abbia ritenuto che il

giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica ordinanza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

ordina la restituzione degli atti di entrambi i giudizi al Pretore

di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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