Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 e

dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299

(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione

degli oneri sociali), convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451,

promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal Tribunale di

Verbania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e

Ciaramella Antonietta ed altro, iscritta al n. 234 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Ciaramella Antonietta ed altro e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Ciaramella Antonietta ed

altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello - proposto

dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, con la quale il pretore

di Verbania aveva riconosciuto il diritto di due pensionati di

ottenere, in luogo del trattamento di vecchiaia per il relativo

periodo, il trattamento di disoccupazione per i lavoratori

frontalieri in Svizzera, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 228

- il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, con

ordinanza emessa il 29 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con

modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché

dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299

(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione

degli oneri sociali), convertito con modificazioni nella legge 19

luglio 1994, n. 451, "nella parte in cui non prevedono che all'atto

di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono di

pensione di vecchiaia possano optare tra tale trattamento e quello di

mobilità";

che il Tribunale rimettente, in termini di rilevanza della

questione, ritiene la fondatezza del gravame, per avere il giudice di

primo grado - in contrasto col principio generale di rigida

incompatibilità affermato dall'impugnato art. 6, comma 7, del

decreto-legge n. 148 del 1993, solo in parte corretto

dall'altrettanto censurato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 299

del 1994 - erroneamente applicato in via analogica al caso oggetto

del giudizio principale i dicta portati dalla sentenza n. 218 del

1995 [successivamente ribaditi nell'ordinanza n. 466 del 1995, resa

su analoga questione], con cui la Corte costituzionale ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo proprio l'art. 6, comma 7, nella parte

in cui non prevede che all'atto di iscrizione nelle liste di

mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di

invalidità possano optare tra tali trattamenti e quello di mobilità

nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,

comma 2, del menzionato decreto-legge n. 299 del 1994;

che, a giudizio del rimettente, pur non essendo consentita

dalla specificità della fattispecie la diretta estensione della

richiamata pronuncia al caso di concorso tra trattamento di

disoccupazione e pensione di vecchiaia, tuttavia gli stessi argomenti

posti a base di quella declaratoria di illegittimità costituzionale

(fondati sul corretto contemperamento della discrezionalità del

legislatore nello stabilire eventuali rapporti di cumulabilità

ovvero di incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali ed

assistenziali, alla luce della necessità di preservare l'equilibrio

della finanza pubblica, con gli altri valori costituzionali in gioco,

rappresentati dalle esigenze della solidarietà e della liberazione

dal bisogno del soggetto e dal principio di uguaglianza e

ragionevolezza, che la concentrazione dell'intervento del sistema di

sicurezza sociale in un'unica prestazione deve comunque soddisfare)

portino a ritenere l'illegittimità dell'applicazione del rigido

criterio dell'incompatibilità anche al caso in cui il soggetto

astrattamente titolare di trattamento di disoccupazione goda di

pensione di vecchiaia;

che, sempre secondo il Tribunale, la situazione del

vecchio-disoccupato è infatti equiparabile a quella

dell'invalido-disoccupato; ed il contrasto con il principio di

ragionevolezza e di uguaglianza si manifesta con maggiore evidenza

nel caso in cui (come nella specie) la pensione di vecchiaia non sia

integrata al minimo, e venga erogata per importi di modestissima

entità, rendendosi così negativo il giudizio di sufficienza

dell'attribuzione di un unico trattamento previdenziale per garantire

al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e

della famiglia;

che si sono costituite le parti private del giudizio a quo le

quali - dichiarando di condividere appieno la prospettazione di cui

all'ordinanza di rimessione - hanno concluso per l'accoglimento della

richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme

denunciate;

che si è costituito anche l'INPS, concludendo per la non

fondatezza della sollevata questione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione o, in

subordine, per la sua manifesta infondatezza.

Considerato che il giudice a quo pone a base del suo ragionamento

un'asserita equiparazione tra lavoratore beneficiario della pensione

di invalidità, avente diritto all'indennità di mobilità (il quale,

in virtù della sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte, può

scegliere tra le due provvidenze al momento dell'iscrizione nelle

liste di mobilità) ed il titolare di pensione di vecchiaia (il

quale, in quanto frontaliero, avrebbe diritto al trattamento speciale

di disoccupazione ex lege n. 228 del 1984), senza affatto motivare in

ordine alla configurabilità di una coincidenza - quanto a natura,

presupposti ed effetti - fra il trattamento di disoccupazione

speciale di cui alla menzionata legge n. 228 del 1984 ed il

trattamento di mobilità;

che, a conclusione dell'iter logico come sopra segui'to,

viene chiesto alla Corte un intervento additivo che consenta al

lavoratore da ultimo menzionato di optare per il trattamento più

favorevole: facoltà, questa, specificatamente introdotta

dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, ignorata

nell'ordinanza di rimessione (anche con riguardo alle norme contenute

nell'art. 4);

che, ancor prima di apprezzare la correttezza dell'asserita

equiparazione e di valutare il mancato riferimento alla norma da

ultimo citata, anche in termini di rilevanza nel giudizio a quo deve

in limine osservarsi come il rimettente prospetti la questione e

individui le norme che assume illegittime, in modo tale da far

comunque escludere che l'effetto dell'invocata pronuncia possa essere

quello voluto;

che, infatti, il Tribunale di Verbania censura, "nella parte

in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di

mobilità i lavoratori che fruiscono di pensione di vecchiaia possano

optare tra tale trattamento e quello di mobilità", da un lato

l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 - dove viene

sancito il generale principio d'incompatibilità fra trattamenti

ordinari e speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e

trattamenti pensionistici diretti - e dall'altro lato l'art. 2, comma

5, del decreto-legge n. 299 del 1994, norma costruita come eccezione

alla regola precedente, in quanto introduttiva dell'opzione soltanto

tra l'indennità di mobilità e le prestazioni di invalidità;

che, quindi, è chiesta alla Corte un'addizione entro le

medesime coordinate della citata sentenza n. 218 del 1995,

trascurando il dato essenziale che, in favore dei lavoratori

frontalieri, non è possibile estendere detta eccezione, essendo essa

strutturalmente limitata alla sola indennità di mobilità e

direttamente correlata - per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione

- all'iscrizione nelle relative liste: provvidenza ed iscrizione,

entrambe estranee (almeno sotto la legislazione del tempo) alla

disciplina dei frontalieri, beneficiari del ben diverso e peculiare

trattamento di disoccupazione speciale, rispetto ai quali, dunque,

l'invocata declaratoria risulterebbe inutiliter data;

che, pertanto, il sindacato di costituzionalità non può

essere ammesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio

1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16

maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e

di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito con modificazioni

nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Verbania, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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