Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 23 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Modena, iscritta al n. 992 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Loschi Loris

ed avente per oggetto un accertamento, ai fini dell'invim, del valore

di un appartamento restaurato e trasferito con atto tra vivi, la

Commissione tributaria di primo grado di Modena con ordinanza del 23

giugno 1983 (reg. ord. n. 992 del 1984) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643, il quale, disponendo un criterio agevolativo per

la liquidazione della detta imposta in caso di utilizzazione

edificatoria dell'area alienata, non lo estendeva ai casi di

"ristrutturazione di un vecchio fabbricato": in particolare, riteneva

la Commissione che la detta mancata estensione non rendesse

documentabili, e quindi non detraibili dall'incremento di valore, una

serie di costi sopportati dall'alienante-costruttore;

Considerato che, benché non esplicitamente indicata

nell'ordinanza di rimessione, la norma costituzionale di riferimento

va chiaramente ravvisata nell'art. 3 Cost.;

che la questione, peraltro posta in termini non precisamente

nitidi ed univoci, si presenta manifestamente infondata;

che invero non sono comparabili, per la loro intrinseca

eterogeneità, la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione

di quelli già esistenti;

che, rispetto ai primi, non irrazionalmente il legislatore

dimostra un maggior favore, accordando più late agevolazioni, data

la loro forte incidenza sull'incremento del patrimonio edilizio e

sull'occupazione di lavoratori: elementi che, invece, si presentano

con minore intensità nel caso di ristrutturazione di edifici già

esistenti;

che pertanto si rivela palesemente inconsistente ogni censura di

violazione del principio di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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