Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1984 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12,

primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto

1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa) e successive

modificazioni e dell'art. 24, primo comma, stessa legge, promossi con

13 ordinanze emesse il 5 ottobre, 9, 16, 23 novembre, 14 e 15 dicembre

1982, 11, 18, 25 gennaio (n. 2 ordinanze), 26 aprile, 17 maggio 1983

dalla Corte d'appello di Trento, iscritte ai nn. 821 e 949 del reg.

ord. 1982, 14, 37, 93, 170, 171, 209, 210, 242, 310, 600 e 871 del reg.

ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.

108, 156, 163, 177, 184, 205, 219, 232, 246, 255 dell'anno 1983 e nn.

4 e 67 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Waldner Luigi;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1.1. - la Corte d'appello di Trento, con le tredici ordinanze

indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, commi primo e terzo, della legge della

Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni

(Legge di riforma dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3

e 42 Cost.;

1.2. - il giudice remittente, premesso che nei giudizi a quibus,

tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di

esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione

edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma

censurata, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione

dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli,

prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene ablato, così

offendendo sia la previsione costituzionale del "serio ristoro" (art.

42 Cost.), che lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in

relazione alla disparità di trattamento conseguente a valori

indennitari che possono essere i più vari e i meno logici;

2.1. - in alcune ordinanze di rimessione R.O. 949/82, 170, 171,

209, 310 e 600/83) il giudice a quo solleva, in via subordinata

all'accoglimento della principale, una seconda questione di

legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli

artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge

provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa

concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione,

disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;

2.2. - la Corte remittente rileva che, se il valore urbanistico dei

beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione

dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle

zone di espansione, il terreno della comunione coatta che residua allo

stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è

restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio

più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori

espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata; con la

conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella

parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione,

l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la

restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;

3. - in nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si

sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri;

4. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere

riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate,

sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale che, con sentenza

n. 231 del 1984, ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime

dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro

edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive

caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria -

dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n. 15

del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la

questione sollevata - allora, come nelle ordinanze in esame - dalla

stessa Corte di appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma

dell'art. 12;

b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo

comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze

ipotizzate dal giudice a quo si sarebbero verificate solo se e in

quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza

dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime

indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che

nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai

soggetti espropriati nelle zone di espansione;

che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in quanto

il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a

quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata

sentenza n. 231/84.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge

della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma

dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte di appello di Trento

con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge

della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte

di appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le

ordinanze nn. 949 del 1982 e 170, 171, 209, 310 e 600 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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