Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo

comma, e 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20

agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e

successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse rispettivamente

il 15 maggio, il 26 giugno, il 12 giugno, il 17 aprile (n. 2 ord.), 19

giugno e 3 luglio 1984 dalla Corte di Appello di Trento ed iscritte ai

nn. 996, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 e 1061 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 bis,

34 bis, 38 bis e 47 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1.1 - la Corte d'Appello di Trento, con le sette ordinanze indicate

in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di

Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ("Legge di

riforma dell'edilizia abitativa"), in riferimento agli artt. 3 e 42

Cost.;

1.2 - il giudice rimettente, premesso che nei giudizi di merito,

tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di

esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione

edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma

censurata impone, nel dettare i criteri per la determinazione

dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli,

prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, con il

risultato di offendere sia la previsione costituzionale del "serio

ristoro" (art. 42 Cost.), sia lo stesso principio di eguaglianza (art.

3 Cost.), giacché la lamentata disparità di trattamento conseguirebbe

a valori indennitari che possono essere "i più vari e i meno logici";

2.1 - nelle ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061/84, il

giudice a quo, solleva, in via subordinata all'accoglimento della

principale, una seconda questione di legittimità costituzionale,

denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24,

primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale,

nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata

nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da

parte del comune;

2.2 - la Corte rimettente rileva che, se il valore urbanistico dei

beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione

dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle

zone di espansione, il terreno della comunione coatta, che residua allo

stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è

restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio

più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori

espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata: con la

conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella

parte in cui non detrae dall'indennizzo, a titolo di compensazione,

l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la

restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;

3. - nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame non si sono

costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri;

4. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere

riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate,

sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale. Questo Collegio,

con sentenza n. 231, del 1984, ha infatti dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime

dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro

edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive

caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria -

dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n.15

del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la

questione sollevata - in quel giudizio, come nelle ordinanze ora in

esame - dalla stessa Corte d'Appello di Trento, anche nei confronti del

terzo comma dell'art. 12;

b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo

comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze

ipotizzate dal giudice a quo non si verificherebbero, come egli

ritiene, necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore

altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità

costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non tenesse

conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si

assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di

espansione;

che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni: il

giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a

quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata

sentenza n. 231/84.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge

della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma

dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento

con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge

della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla

Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con

le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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