Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/10/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,

lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le

ordinanze emesse il 1 aprile 1982 dal Pretore di Venezia, il 26 maggio

1982 dal Tribunale di L'Aquila, il 7 maggio 1982 dal TAR per la

Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ed il 24 novembre 1981 dal

TAR per la Sardegna, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 499, 708 e

779 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 283 e 351 dell'anno 1982 e nn. 74 e 88 dell'anno

1983.

Visti l'atto di costituzione di Valente Assunta e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 1 aprile 1982 il Pretore di Venezia ha

sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 8 marzo 1968 n. 152,

secondo cui il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio a

favore dei figli maggiorenni dei dipendenti di enti locali iscritti

all'INADEL deceduti è subordinato alle condizioni di inabilità a

proficuo lavoro, di nullatenenza, di vivenza a carico e dello stato di

nubile o vedova per le orfane;

che, a sostegno della censura il Pretore prospetta la irrazionale

disparità di trattamento che tale disciplina concreterebbe rispetto a

quanto stabilito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177 circa il

riconoscimento dell'indennità di buonuscita a favore degli orfani

maggiorenni dei dipendenti statali, che avviene invece

indipendentemente dalle dette condizioni;

che, con ordinanza 26 maggio 1982 il Tribunale di L'Aquila ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 nella parte

in cui stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti locali

iscritti all'INADEL conseguono il diritto alla indennità premio di

fine servizio con almeno 25 anni di servizio e due anni di iscrizione

qualora la cessazione del rapporto avvenga per dimissioni;

che, secondo il giudice "a quo", dette condizioni concreterebbero

una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto previsto

dall'art. 7 legge 29 aprile 1976 n. 177, secondo cui, per la

concessione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti

statali è richiesta come unica condizione l'iscrizione per un anno

all'apposito fondo;

che analoghe questioni sono state sollevate con l'ordinanza 7

maggio 1982 del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, e con

l'ordinanza 24 novembre 1981 del TAR della Sardegna;

che nei giudizi provenienti dal Pretore di Venezia, dal TAR della

Lombardia e dal TAR della Sardegna si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, eccependo l'irrilevanza della questione in

quello proveniente dal TAR della Lombardia, e sostenendone comunque in

tutti l'infondatezza;

che nel giudizio proveniente dal Tribunale di L'Aquila si è

costituita la parte privata, facendo proprie le tesi svolte

nell'ordinanza di rinvio;

che i giudizi vanno riuniti per l'identità o la stretta

connessione delle questioni sollevate.

Considerato che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

non è fondata giacché il giudice "a quo" ha sufficientemente motivato

sul punto della rilevanza senza incorrere in vizi logici, onde, secondo

la costante giurisprudenza di questa Corte, il relativo giudizio sfugge

a sindacato in questa sede;

che questa Corte, con la sent. n. 46 del 1983, ha già avuto modo

di affermare che, pur apparendo le due indennità suddette equivalenti,

per finalità e per struttura, non è possibile istituire un raffronto

fra loro non sussistendo, fra le categorie considerate, sia riguardo al

trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema

contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità

di situazioni che è il presupposto per la valutazione della

legittimità costituzionale di una diversità di disciplina in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che non sono stati addotti e non sussistono comunque motivi che

possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge 8 marzo

1968 n. 152 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza

del Pretore di Venezia indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della menzionata legge 8 marzo

1968 n. 152, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., con le

ordinanze del Tribunale di L'Aquila, del Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, e del Tribunale

amministrativo regionale della Sardegna indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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