Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/10/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 26

giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila sul

ricorso proposto da Jacovitti Aldo, iscritta al n. 615 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 357 del 1981.

Visti l'atto di costituzione di Aldo Jacovitti, rappresentato e

difeso dagli avvocati Victor Uckmar e Guido Guidi, e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che l'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), dopo aver stabilito al primo comma che le plusvalenze,

conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e

non rientranti fra i redditi d'impresa, concorrono alla formazione del

reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si

sono concluse, dispone, al comma terzo, che si considerano in ogni caso

fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, tre

tipi di operazioni, tra cui, al n. 2, indica l'acquisto e la vendita di

beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte

dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente

tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni;

soggiungendo, all'ultimo comma, che la disposizione di cui al n. 2 del

terzo comma si applica, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti,

anche quando le plusvalenze degl'immobili sono state conseguite

attraverso l'acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni,

non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito

prevalentemente in beni immobili;

che, secondo quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimessione,

il ricorrente aveva, in via principale, dedotto la violazione del

combinato disposto del terzo e dell'ultimo comma dell'art. 76 del

d.P.R. n. 597 del 1973, per la insussistenza della fattispecie

imponibile e del presupposto di tassabilità, contestando, in

particolare, che l'operazione considerata nell'avviso di accertamento

(vendita, in data 20 dicembre 1974, alla S.p.A. CLASA di diecimila

azioni della S.p.A. Campo Felice, da lui acquisite per la maggior parte

in data 18 maggio 1974) potesse esser qualificata "speculativa";

che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che aveva emesso

l'avviso di accertamento, aveva resistito al ricorso, richiamandosi,

per giustificare l'imposizione, alla circostanza che il contribuente

era sostanzialmente l'unico azionista di entrambe le società, e che il

patrimonio della S.p.A. Campo Felice era costituito prevalentemente da

immobili;

che il ricorrente solo in via espressamente subordinata, nell'ipotesi

in cui la Commissione tributaria adita dichiarasse realizzata la

fattispecie imponibile prevista dal combinato disposto del terzo e

dell'ultimo comma del citato art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, aveva

eccepito la illegittimità costituzionale di dette disposizioni per

contrasto con l'art. 53 della Costituzione;

che il giudice a quo ha, invece, "in via preliminare e d'ufficio",

prospettato il quesito "se la presunzione assoluta di speculatività

stabilita dal terzo comma del citato art. 76 non appaia potenzialmente

in contrasto con l'art. 53 della Costituzione";

che la difesa del ricorrente, costituitasi innanzi a questa Corte, ha

chiesto che la questione sia riconosciuta fondata, mentre l'Avvocatura

dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio

dei ministri, ha concluso per l'infondatezza.

Considerato che il giudice a quo non ha preso in esame la richiesta

principale avanzata dal ricorrente, e non ha, pertanto, proceduto alla

necessaria verifica dei presupposti - la cui esistenza era appunto

controversa tra le parti - circa l'applicabilità alla fattispecie

della denunciata norma;

che, in tal modo, si è limitato ad affermare che la risoluzione

della sollevata questione "è suscettibile di spiegare influenza

decisiva sull'esito della contestazione", senza valutare, nel caso

sottoposto al suo giudizio, gli elementi di rilevanza in relazione alle

specifiche domande ed eccezioni delle parti, e senza, quindi, fornire

alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che il

giudizio - come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87 - non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della sollevata questione;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte,

dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione, per carenza

di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 26 giugno 1981 (RO. n. 615 del 1981) dalla

Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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