Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 641/1972
  • art. 12d.P.R. 641/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle

concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1996 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,

nel procedimento civile vertente tra Leonardi Giuseppe ed il

Ministero delle Finanze, iscritta al n. 409 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 1996, il pretore di

Catania, sezione distaccata di Acireale ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui,

in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa

per l'occupazione di suolo demaniale, non consente l'esercizio

dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi

amministrativi ivi previsti;

che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti, con cui la

sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina

parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,

sull'imposta di bollo, valgono anche per le norme impugnate, le quali

parimenti comportano una ingiustificata compressione del diritto di

difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza

dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi

amministrativi;

Considerato che la questione, nei termini formulati dall'ordinanza

di rimessione, investe soltanto l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972;

che la questione, così precisata, è già stata sottoposta a

questa Corte, che, con sentenza n. 56 del 1995, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del citato art. 12, nella parte in

cui non prevede, nelle controversie contemplate dall'art. 11 del

decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in

mancanza di preventivo ricorso amministrativo;

che, dopo la citata sentenza, sono intervenute sulla medesima

questione due ordinanze di manifesta inammissibilità, nn. 223 e 317

del 1995;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ot-tobre 1972,

n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza

n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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