Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.l. 429/1982
  • art. 31legge 516/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta sul ricorso

proposto da Montini Pietro - legale rappresentante della S.p.a.

"Menyanthes" - contro l'Ufficio del Registro di Sessa Arunca,

iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'avviso

di liquidazione con cui l'Ufficio del Registro, a seguito di

un'istanza di condono, aveva richiesto il pagamento dell'imposta

complementare Invim per decorso decennio, la Commissione tributaria

di secondo grado di Caserta ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31, comma secondo, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come

modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, nel

disciplinare la liquidazione delle istanze di condono tributario -

prevedendo, in riferimento ad alcuni tributi fra cui l'I.N.V.I.M.,

che "l'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta

non può comunque essere inferiore al 20% del valore dichiarato" -

modifica il criterio di liquidazione previsto dall'originario

decreto-legge, così determinando un'ingiustificata disparità di

trattamento "tra coloro che hanno avuto occasione di definire la

pendenza tributaria vigente la disposizione prevista dal

decreto-legge e quelli che hanno definito la vertenza dopo la

conversione in legge del decreto medesimo";

che, ad avviso del giudice a quo, gli effetti di tale

discriminazione sarebbero aggravati dall'art. 32 dello stesso testo

legislativo che, prevedendo l'irrevocabilità della domanda di

condono, non consente, a chi l'aveva presentata nella vigenza del

decreto-legge, di ritirarla, una volta modificati - dalla legge di

conversione - i criteri di liquidazione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il carattere naturalmente provvisorio di un

decreto-legge che, come nella specie, preveda taluni benefici per i

soggetti che dichiarino di volersene avvalere, non esclude che la

legge di conversione possa apportarvi modifiche meno favorevoli

rispetto alle previsioni del decreto originario;

che, in dipendenza di tale eventualità, non appare

irragionevole che colui il quale - conformemente ad un decreto legge

non ancora convertito - si sia avvalso della facoltà di presentare

la dichiarazione integrativa per la definizione di una pendenza

tributaria debba soggiacere, poi, alla disciplina, anche se più

svantaggiosa, introdotta dalla legge di conversione, allorché la

definizione della vertenza avvenga dopo l'entrata in vigore di

quest'ultima;

che, proprio in tale prospettiva, la previsione della

irrevocabilità della dichiarazione integrativa, in quanto

espressamente indicata nel testo originario del decreto legge in

esame (art. 32), lungi "dal privilegiare la posizione - nel rapporto

tributario - dello Stato", come sostiene invece il giudice a quo,

già consentiva al contribuente di valutare l'eventualità che la

definizione del procedimento, ove fosse avvenuta dopo l'entrata in

vigore della legge di conversione, sarebbe stata assoggettata alla

disciplina risultante dalle modifiche eventualmente introdotte da

quest'ultima legge;

che tale carattere provvisorio del decreto-legge, che

costituisce immediata conseguenza del tipo di procedimento formativo

della norma, esclude che possa considerarsi ingiustificata la

denunciata disparità di trattamento rispetto a coloro nei cui

confronti la definizione sia eventualmente avvenuta prima della

conversione;

che, difatti, - a parte che si è in presenza di una ipotesi

alquanto improbabile nel caso di specie tenuto conto del breve

periodo di tempo intercorso per la conversione, (come posto in

evidenza dall'Avvocatura generale dello Stato) - la disparità

costituisce in ogni caso una conseguenza di mero fatto, collegata

alla diversità dei momenti di attuazione;

che, altrimenti, si verrebbe ad affermare che un decreto legge

non possa avere mai immediata applicazione, in vista delle possibili

modifiche della legge di conversione oppure che la legge di

conversione, ove disponga modifiche, debba necessariamente

assoggettarvi anche i rapporti esauritisi sotto l'imperio del decreto

legge, conseguenze, queste, che non discendono dai principi che

regolano la materia;

che proprio tali principi, salvo espressa previsione contraria,

consentono che alcuni rapporti vengano definiti in base alle

previsioni del decreto legge ed altri da quelle della legge di

conversione, senza che ciò appaia irragionevole, essendosi in

presenza di situazioni riferite a tempi diversi, il che ne giustifica

la differente disciplina (vedi, fra le altre, sentenze n. 159 del

1987 e n. 1019 del 1988);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, secondo comma del decreto legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) come modificato

con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Caserta, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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