Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/10/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale

insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti d'istruzione

media, classica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa

il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia sul ricorso proposto da Schizzi Angela contro il Provveditore

agli Studi di Milano ed altri, iscritta al n. 257 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 262 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983, il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 il tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme

sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle

scuole e degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e

tecnica), nella parte in cui stabilisce in duecento giorni la durata

massima dei periodi di assenza per malattia consentiti complessivamente

in un triennio ai professori incaricati;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da

altri giudici con riferimento al medesimo parametro dell'art. 3 della

Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la

sentenza n. 212 del 1983, e che nel presente giudizio non risultano

addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che ne va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. n. 257 del 1982),

dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato

giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e

degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica):

questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 212 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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