Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1988

Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 634/1972
  • art. 5legge 53/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nel

testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 5 della

legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con ordinanza emessa il 22

gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Salerno,

iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione

Tributaria di secondo grado di Salerno, su ricorso proposto

dall'Ufficio del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20

del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di

registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con

l'art. 5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la

tassabilità di cui trattasi si dubita, in riferimento all'art. 53

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

(Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), riproducendo ex novo la norma di cui al predetto art. 5,

trova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal

1° gennaio 1973 per gli atti relativamente ai quali, alla data di

entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;

che si rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza

della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe

alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari